
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.
Per quanto riguarda i soggetti che non devono essere computati nell’organico aziendale, il Ministero precisa che:
ü per i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni
caso, quelli titolari di contratto a termine con durata inferiore a 6 mesi;
ü l’individuazione
della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del
contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
ü i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non
sono computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico
dell’utilizzatore;
ü i
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale
attività;
ü tra i
soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratto
di reinserimento;
ü i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono
considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione
collettiva di settore.
L’esclusione riguarda inoltre i
lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei
materiali.
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