Secondo l'art. 2103 c.c., il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, a meno che lo stesso sia stato richiesto dal lavoratore medesimo in base a proprie personali esigenze e a seguito di propria scelta e valutazione.
Invece, nel caso di trasferimento disposto da datore di lavoro non sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, lo stesso risulta nullo.
Recentemente, con la Nota del 27 novembre 2013 n. 37/0020791, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in merito
alla necessità di provvedere alla formazione ex art. 37 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 riguardo lavoratori
che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o
ufficio) della medesima azienda mantenendo la stessa qualifica.
Nello specifico, il sopraccitato articolo dispone l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di provvedere alla formazione e, ove previsto, all'addestramento
specifico, che devono avvenire in occasione, tra l’altro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni.Dal testuale disposto normativo si evince come risultino tassativamente indicati i casi in cui sussiste l’obbligo di provvedere all’addestramento specifico del lavoratore; in particolare, dalla lettura dell’art. 37 emerge che i casi in cui è previsto l’obbligo formativo si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.
È bene sottolineare che in base al dettato del sopraccitato articolo, l’obbligo che sorge in capo al datore di lavoro è correlato al concetto di trasferimento da un servizio all’altro all’interno della medesima azienda o mutamento di mansione e non alla variazione di qualifica contrattualmente individuata.
Alla luce di queste premesse, il Ministero sottolinea come in presenza di
trasferimento del lavoratore si erga la necessità di integrare la formazione
già impartita in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la quale
dovrà essere nuovamente valutata in relazione all’effettiva prestazione cui
sarà adibito il prestatore di lavoro.
Dovranno, infatti, essere ridiscussi i rischi ai quali il lavoratore
potrebbe essere esposto e nei confronti dei quali non sia stato precedentemente
formato, ad esempio perché connessi a nuove procedure operative e di emergenza
da rispettare; inoltre dovrà essere preso nuovamente in considerazione il luogo
di lavoro ove il prestatore svolgerà la sua opera, a causa delle probabili e
sostanziali differenze nella nuova postazione di lavoro e delle relative
dotazioni nonché della variazione dell’ubicazione delle vie e delle uscite di
emergenza.
Quindi, in conclusione, il presupposto del trasferimento, da solo, non
risulta idoneo ad imporre un obbligo formativo ex novo in capo al datore di lavoro poiché, indipendentemente dal
trasferimento stesso, sarà necessario effettuare un approfondimento in ordine
alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore in quanto la necessità di
sottoporre lo stesso ad un nuovo iter
formativo nasce dall’insorgenza di nuovi rischi specifici correlati, non tanto
alla veste contrattuale che si è deciso di adottare (trasferimento, mutamento
di mansioni, ecc.), bensì alla necessità di salvaguardare la sicurezza e la
salute del lavoratore che si accinge a svolgere una prestazione lavorativa novellata
nel suo aspetto “antinfortunistico” e per la quale lo stesso ha il diritto di
ricevere un’adeguata formazione.
Pertanto, in sintesi, è possibile riassumere quanto sopra esposto
fornendo le seguenti linee guida:
-
qualora le
mansioni non subiscano alcun mutamento è fatto obbligo al datore di lavoro di
provvedere esclusivamente alla programmazione degli aggiornamenti previsti
dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche
sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, al fine di mantenere e di
implementare il patrimonio formativo del lavoratore;
-
qualora il
trasferimento comportasse anche una modifica delle mansioni, il lavoratore
dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica ulteriore rispetto a quella
già entrata a far parte del proprio bagaglio formativo.
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