
L’art. 3 c. 4, del D.M. 24 ottobre
2007, prevede che l’INPS, per i benefici di propria competenza, verifichi
i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale”
previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da
un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (gli ormai noti “Semafori”)
che danno luogo al cosiddetto “DURC interno”
nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde”
indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il
“semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei
benefici. L’art. 7 c. 3, del citato decreto prevede altresì che, in mancanza
dei requisiti di regolarità, l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver
inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione
entro quindici giorni.
Tutto ciò premesso e in conformità alle
norme, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno che sarà
operativo a decorrere dal mese di aprile 2014 (quindi la prima richiesta di
DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di
aprile 2014):
· la
richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di
ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità
contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia
contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi;
·
con
frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di
calendario) i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici
dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili
con i benefici;
· RILEVAZIONE
IMMEDIATA DI REGOLARITÀ: nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di
irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto
previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato
di DURC interno positivo. Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei
benefici che competerebbero per il mese in relazione al quale è attivato il
Semaforo verde; inoltre il DURC interno positivo consente anche il godimento
dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se, nel
frattempo, insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale
del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata
contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
· RILEVAZIONE
INIZIALE DI IRREGOLARITÀ: nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di
irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione
di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al
datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali)
una comunicazione (detta “preavviso di
DURC interno negativo”) mediante posta elettronica certificata (PEC), recante l’indicazione
delle irregolarità riscontrate, l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni e l’avvertenza che, decorso inutilmente il
termine indicato, verrà generato un DURC
interno negativo.
- Qualora
il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata
l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attivano
all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva che si
sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato
di DURC interno positivo.
Ne consegue che
il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero per il mese in relazione
al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno
positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre
mesi successivi, a prescindere se nel frattempo insorga una situazione di
irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno
positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione
del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
-
Qualora,
invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione,
i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale
una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente
segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.
Ne consegue che
il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo
rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base
alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.Tale esclusione
riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese
successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di
DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
- Se
l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione
di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato sempre tramite PEC il preavviso di DURC interno negativo.
Se il datore di
lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese
considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi
successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al
mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.