venerdì 21 febbraio 2014

LA RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC

A norma del C.C.N.L., del C.C.P.L. integrativo in vigore nonché degli accordi sindacali vigenti, la Cassa Edile riscuote da imprese e lavoratori una serie di voci di contribuzione, come ad esempio la percentuale complessiva per gratifica natalizia e per ferie, il contributo per l’Anzianità Professionale Edile e il contributo per lavori usuranti e pesanti, nonché multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, eventualmente applicate in base al C.C.N.L.

L’impresa deve poi procedere con il versamento del contributo con l’aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull’imponibile salariale, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.
In caso di adempimenti tardivi effettuati entro 120 giorni dalla scadenza indicata, l’impresa deve versare gli interessi di mora.

LA RATEIZZAZIONE “BREVE”

Secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/2005 del Comitato di Bilateralità, la Cassa Edile potrà concedere, in via eccezionale, la rateizzazione di contributi ed accantonamenti scaduti, in relazione ad un periodo pregresso massimo di otto mesi, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 
·         l’impresa sia iscritta da almeno diciotto mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
·         l’impresa abbia regolarmente inviato le denunce mensili pregresse e correnti, al fine di consentire la piena ricognizione dell’intero debito scaduto, che deve essere riconosciuto senza eccezione di sorta;
·         l’impresa presti idonee garanzie;
·         l’impresa comunichi l’elenco dei cantieri nei quali abbia operato nel periodo durante il quale è maturata la morosità, nonché l’elenco dei rispettivi committenti in appalto o in subappalto, oltre che l’elenco dei cantieri in corso alla data della richiesta del piano, unitamente all’elenco dei relativi committenti in appalto o in subappalto;
·         la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai, nei termini previsti dal C.C.P.L., degli accantonamenti relativi all’intera somma rateizzata;
·         sulle somme oggetto di rateizzazioni vengano applicati interessi pari a quelli previsti all’art. 4 del Regolamento, in caso di ritardato pagamento;
·         l’impresa paghi la prima rata del piano, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo di rateizzazione.

LA RATEIZZAZIONE “LUNGA”

Secondo quanto previsto dalla delibera n. 1/2012 del Comitato di Bilateralità e in via sperimentale fino a dicembre 2015, la Cassa Edile potrà concedere in via eccezionale la rateizzazione di contributi ed accantonamenti scaduti in relazione ad un periodo pregresso massimo di dodici mesi, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

·         l’impresa sia iscritta da almeno tre anni alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
·         l’impresa abbia regolarmente inviato le denunce mensili pregresse e correnti al fine di consentire la piena ricognizione dell’intero debito scaduto;
·         l’impresa presti idonee garanzie;
·         l’impresa comunichi l’elenco dei cantieri nei quali abbia operato nel periodo durante il quale è maturata la morosità, nonché l’elenco dei rispettivi committenti in appalto o in subappalto, oltre che l’elenco dei cantieri in corso alla data della richiesta del piano, unitamente all’elenco dei relativi committenti in appalto o in subappalto;
·         l’impresa sottoscriva un accordo sindacale con la RSU o RSA, ove presenti, oppure con le OO.SS territoriali firmatarie del C.C.P.L. L’impresa potrà essere assistita dalla propria Associazione datoriale di riferimento;
·         la durata della rateizzazione non vada oltre un periodo massimo di dodici mesi;
·         la Cassa Edile versi ai dipendenti dell’impresa le loro spettanze pregresse per ferie, gratifica natalizia, A.P.E. e le prestazioni eventualmente richieste dall’operaio dipendente via via che i pagamenti relativi alle singole denunce mensili scadute siano stati integralmente corrisposti, secondo le scadenze utili per il pagamento agli operai, nei termini previsti dal C.C.P.L., degli accantonamenti relativi all’intera somma rateizzata; durante il periodo di durata del piano di rateizzazione, i termini utili all’accesso ed al riconoscimento delle eventuali prestazioni agli operai – escluso il termine di presentazione della domanda – rimarranno sospesi fino alla scadenza del piano di rateizzazione, al fine di non pregiudicare il diritto dell’operaio alla prestazione;
·         sulle somme oggetto di rateizzazione vengano applicati interessi pari a quelli previsti all’art. 4 del Regolamento, in caso di ritardato pagamento;
·         l’impresa paghi la prima rata del piano, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo di rateizzazione.

Per entrambe le tipologie, il rispetto del piano di rateizzazione consente il rilascio del D.U.R.C. regolare esclusivamente a condizione che venga assicurata, la regolarità negli adempimenti correnti costituiti dall’invio delle denunce mensili dei lavoratori occupati e dei relativi pagamenti per tutta la durata della rateizzazione stessa.
Inoltre, in via eccezionale, durante il corso della rateizzazione già accordata, ove l’impresa debitrice si trovi in concreta difficoltà rispetto al pagamento di una rata a venire relativa allo scaduto, previa valutazione da parte della Presidenza della Cassa Edile, potrà essere ammessa ad una riduzione dell’importo della rata in scadenza, alla sola condizione che la differenza d’importo rimanente venga addebitata ad incremento dell’importo delle rate residue, senza in tal caso modificare la durata complessiva originaria della rateizzazione.

Si precisa che il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile a fronte di un piano di riporterà nel campo note le seguenti informazioni: “Ammesso alla rateizzazione come da art. 4.c del Reg. Gest. per il periodo di scaduto dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa Numero rate ….., ultima rata scadente il gg/mm/aaaa”.

Resta inteso che il mancato pagamento di una rata del piano ovvero la mancata regolarità contributiva corrente, avrà come conseguenza la decadenza dal beneficio della rateizzazione, nonché l’annullamento del D.U.R.C. eventualmente emesso e pur ancora in corso di validità.

A ulteriore tutela della committenza, la Cassa Edile si riserva di trasmettere idonea informativa della sopravvenuta irregolarità dell’impresa ai committenti in appalto o in subappalto indicati nella richiesta di rateizzazione.

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