A norma del C.C.N.L., del C.C.P.L.
integrativo in vigore nonché degli accordi sindacali vigenti, la Cassa Edile
riscuote da imprese e lavoratori una serie di voci di contribuzione, come ad
esempio la percentuale complessiva per gratifica natalizia e per ferie, il contributo
per l’Anzianità Professionale Edile e il contributo per lavori usuranti e
pesanti, nonché multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni,
eventualmente applicate in base al C.C.N.L.
L’impresa deve poi procedere con il
versamento del contributo con l’aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo
carico da calcolarsi sull’imponibile salariale, entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello cui la denuncia si riferisce.
In caso di adempimenti tardivi
effettuati entro 120 giorni dalla scadenza indicata, l’impresa deve versare gli
interessi di mora.
LA RATEIZZAZIONE “BREVE”
Secondo quanto previsto dalla delibera
n. 4/2005 del Comitato di Bilateralità, la Cassa Edile potrà concedere, in via
eccezionale, la rateizzazione di contributi ed accantonamenti scaduti, in
relazione ad un periodo pregresso massimo di otto mesi, qualora vengano
rispettate tutte le seguenti condizioni:
·
l’impresa
sia iscritta da almeno diciotto mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza;
·
l’impresa
abbia regolarmente inviato le denunce mensili pregresse e correnti, al fine di
consentire la piena ricognizione dell’intero debito scaduto, che deve essere
riconosciuto senza eccezione di sorta;
·
l’impresa
presti idonee garanzie;
·
l’impresa
comunichi l’elenco dei cantieri nei quali abbia operato nel periodo durante il
quale è maturata la morosità, nonché l’elenco dei rispettivi committenti in appalto
o in subappalto, oltre che l’elenco dei cantieri in corso alla data della
richiesta del piano, unitamente all’elenco dei relativi committenti in appalto
o in subappalto;
·
la
durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento
agli operai, nei termini previsti dal C.C.P.L., degli accantonamenti relativi
all’intera somma rateizzata;
·
sulle
somme oggetto di rateizzazioni vengano applicati interessi pari a quelli
previsti all’art. 4 del Regolamento, in caso di ritardato pagamento;
·
l’impresa
paghi la prima rata del piano, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo
di rateizzazione.
LA RATEIZZAZIONE “LUNGA”
Secondo quanto previsto dalla delibera n.
1/2012 del Comitato di Bilateralità e in via sperimentale fino a dicembre 2015,
la Cassa Edile potrà concedere in via eccezionale la rateizzazione di
contributi ed accantonamenti scaduti in relazione ad un periodo pregresso massimo
di dodici mesi, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
·
l’impresa
sia iscritta da almeno tre anni alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza;
·
l’impresa
abbia regolarmente inviato le denunce mensili pregresse e correnti al fine di
consentire la piena ricognizione dell’intero debito scaduto;
·
l’impresa
presti idonee garanzie;
·
l’impresa
comunichi l’elenco dei cantieri nei quali abbia operato nel periodo durante il
quale è maturata la morosità, nonché l’elenco dei rispettivi committenti in
appalto o in subappalto, oltre che l’elenco dei cantieri in corso alla data
della richiesta del piano, unitamente all’elenco dei relativi committenti in
appalto o in subappalto;
·
l’impresa
sottoscriva un accordo sindacale con la RSU o RSA, ove presenti, oppure con le
OO.SS territoriali firmatarie del C.C.P.L. L’impresa potrà essere assistita
dalla propria Associazione datoriale di riferimento;
·
la
durata della rateizzazione non vada oltre un periodo massimo di dodici mesi;
·
la
Cassa Edile versi ai dipendenti dell’impresa le loro spettanze pregresse per
ferie, gratifica natalizia, A.P.E. e le prestazioni eventualmente richieste
dall’operaio dipendente via via che i pagamenti relativi alle singole denunce
mensili scadute siano stati integralmente corrisposti, secondo le scadenze
utili per il pagamento agli operai, nei termini previsti dal C.C.P.L., degli
accantonamenti relativi all’intera somma rateizzata; durante il periodo di
durata del piano di rateizzazione, i termini utili all’accesso ed al
riconoscimento delle eventuali prestazioni agli operai – escluso il termine di
presentazione della domanda – rimarranno sospesi fino alla scadenza del piano
di rateizzazione, al fine di non pregiudicare il diritto dell’operaio alla
prestazione;
·
sulle
somme oggetto di rateizzazione vengano applicati interessi pari a quelli
previsti all’art. 4 del Regolamento, in caso di ritardato pagamento;
·
l’impresa
paghi la prima rata del piano, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo
di rateizzazione.
Per entrambe le tipologie, il rispetto
del piano di rateizzazione consente il rilascio del D.U.R.C. regolare
esclusivamente a condizione che venga assicurata, la regolarità negli
adempimenti correnti costituiti dall’invio delle denunce mensili dei lavoratori
occupati e dei relativi pagamenti per tutta la durata della rateizzazione
stessa.
Inoltre, in via eccezionale, durante il
corso della rateizzazione già accordata, ove l’impresa debitrice si trovi in
concreta difficoltà rispetto al pagamento di una rata a venire relativa allo
scaduto, previa valutazione da parte della Presidenza della Cassa Edile, potrà
essere ammessa ad una riduzione dell’importo della rata in scadenza, alla sola
condizione che la differenza d’importo rimanente venga addebitata ad incremento
dell’importo delle rate residue, senza in tal caso modificare la durata
complessiva originaria della rateizzazione.
Si precisa che il D.U.R.C. rilasciato
dalla Cassa Edile a fronte di un piano di riporterà nel campo note le seguenti
informazioni: “Ammesso alla rateizzazione come da art. 4.c del Reg. Gest. per
il periodo di scaduto dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa Numero rate ….., ultima rata
scadente il gg/mm/aaaa”.
Resta inteso che il mancato pagamento di
una rata del piano ovvero la mancata regolarità contributiva corrente, avrà
come conseguenza la decadenza dal beneficio della rateizzazione, nonché
l’annullamento del D.U.R.C. eventualmente emesso e pur ancora in corso di
validità.
A ulteriore tutela della committenza, la
Cassa Edile si riserva di trasmettere idonea informativa della sopravvenuta
irregolarità dell’impresa ai committenti in appalto o in subappalto indicati nella
richiesta di rateizzazione.
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