La Camera dei Deputati ha dato
il via libera definitivo alla conversione in legge del DL n. 34/2014 che ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Le principali misure previste
dal provvedimento sono le seguenti:
CONTRATTO A TERMINE
·
previsto l’innalzamento a 3 anni, comprensivi di un
massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato, anche in
somministrazione, che non necessita dell’indicazione della causale per la sua
stipulazione (c.d. acausalità);
·
a fronte dell’eliminazione della causale, viene
introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato,
stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti
da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% (o il diverso
limite previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale) dei
lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
·
attraverso una disciplina transitoria (articolo
2-bis) si prevede che per i datori che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine
oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% previsto
scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche
aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli;
·
il superamento del limite comporta una sanzione
amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di
durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione
del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Per i datori di
lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare
un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel
settore della ricerca;
·
infine, varie disposizioni sono volte ad
ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di
maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi
successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine.
A tale riguardo si prevede che ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6
mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente
richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi
anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di
maternità. Si prevede, altresì, che il diritto di precedenza valga non solo per
le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla
normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate
dal medesimo datore di lavoro.
Infine, si
stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il
diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il
termine del contratto.
APPRENDISTATO
·
previste modalità semplificate di redazione del
piano formativo individuale, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (quindi è stata reintrodotta
la forma scritta);
·
per la stabilizzazione legale degli apprendisti sono
ridotti gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove
assunzioni in apprendistato, da un lato circoscrivendo l’applicazione della
norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, dall’altro riducendo al 20%
la percentuale di stabilizzazione;
·
in merito ai profili formativi la Regione
provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione
dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle
attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro
associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida
adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014 ;
·
per quanto attiene alla retribuzione
dell’apprendista assunto per la qualifica e per il diploma professionale (no
apprendistato professionalizzante), fatta salva l’autonomia della
contrattazione collettiva, si prevede che si debba tener conto delle ore di
formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
SMATERIALIZZAZIONE DEL DURC
·
si prevede che la verifica della regolarità
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti
nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi
abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche,
attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità
di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione
della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale,
da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
·
demandata ad uno specifico decreto
interministeriale la definizione dei criteri per l’individuazione dei datori di
lavoro beneficiari delle agevolazioni e fissata al 35 % la riduzione della
contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di
solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
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