Rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente non soltanto gli
emolumenti versati al lavoratore, ma anche i compensi in natura o fringe benefits,
vale a dire i benefici marginali che il datore di lavoro attribuisce al
lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.
Nel caso di specie, si fa
dunque riferimento alla concessione ai dipendenti dei veicoli aziendali e della
valutazione del fringe benefit connesso, ossia della retribuzione in natura
derivante dalla concessione dell’auto aziendale, che si ottiene attraverso il
calcolo dei costi chilometrici.
L’utilizzo dell’autovettura da
parte dei lavoratori dipendenti può realizzare le seguenti fattispecie:
1. USO PROMISCUO DEL VEICOLO:
la tassazione dell’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente
deriva dal beneficio che lo stesso ne trae utilizzando, per fini privati,
un’autovettura aziendale; beneficio che di conseguenza concorre alla formazione
del reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista del
lavoratore, per la quantificazione della parte del beneficio che concorre alla
formazione del proprio reddito, occorre considerare una serie di elementi:
·
le tabelle ACI (aggiornate annualmente per la
determinazione del rimborso chilometrico) che stabiliscono il costo al
chilometro dell’autovettura, differenziato a seconda delle caratteristiche
della stessa. Nel caso in cui la vettura in esame non sia contenuta nell’elenco
ACI è consuetudine fare riferimento a un modello avente le caratteristiche più
simili a quella utilizzata;
·
un moltiplicatore pari a 15.000, facente
riferimento alla percorrenza convenzionale annua dell’autovettura;
·
la misura del 30%, rappresentante la quota
attribuibile all’uso privato dell’auto aziendale da parte del dipendente;
·
il numero dei giorni, rapportati all’anno, in
cui l’autovettura è stata assegnata al dipendente;
·
le eventuali trattenute operate al dipendente,
comprendenti tutte le somme da lui versate in cambio della possibilità di
utilizzare l’auto aziendale per fini personali.
Le eventuali spese aggiuntive (pedaggi
autostradali, pagamento del parcheggio, ecc) saranno considerate imponibili
soltanto se non riconducibili direttamente allo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Per quanto riguarda, invece, la
prospettiva del datore di lavoro ai fini della composizione del reddito di
impresa, tutti i costi sostenuti nel periodo di imposta dal datore di lavoro
per l’autovettura assegnata al dipendente per fini promiscui, sono deducibili
nella misura del 70% del loro importo totale. È importante ricordare che, ai
fini della deducibilità, è necessario che l’assegnazione dell’autovettura
risulti da un’apposita comunicazione di assegnazione, resa dal datore di lavoro
al dipendente.
2. USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE
DEL VEICOLO: nel caso in cui il dipendente utilizzi l’autovettura soltanto per
fini connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa,
l’assegnazione dell’auto aziendale non produce alcun beneficio marginale al
lavoratore, pertanto non si configurerà alcuna ipotesi di beneficio in natura e
il reddito da lavoro dipendente non subirà alcun incremento.
Dal punto di vista del datore
di lavoro, i costi inerenti il veicolo aziendale saranno interamente deducibili
dal reddito d’impresa solo nel caso in cui l’utilizzo del suddetto mezzo,
previa valutazione della strumentalità del bene.
3. USO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO
DEL VEICOLO: in questo caso l’utilizzo del bene si configurerà come fringe
benefit e il suo valore concorrerà alla formazione del reddito da lavoro
dipendente.
Tuttavia, non essendo il
veicolo destinato a un uso promiscuo, non troverà applicazione la previsione
della determinazione del valore forfettario, quindi il parametro utilizzato ai
fini della valutazione del compenso in natura del dipendente sarà il valore
normale del bene.
Per quanto attiene la sfera
del datore di lavoro, l’importo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa si
ottiene confrontando il valore normale del bene con le spese sostenute
dall’azienda per il bene stesso, assumendo il minore tra i due importi.
4. UTILIZZO DELL’AUTO DI
PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA:
in quest’ultimo caso il rimborso chilometrico sarà determinato sulla base del
tipo di autovettura e dei chilometri effettivamente percorsi dal lavoratore.
Per la valutazione del costo
chilometrico si potrà far riferimento alle tabelle ACI, ovvero a specifici
accordi intervenuti tra datore di lavoro e dipendente; trattandosi di un mero
rimborso spese, l’importo erogato al lavoratore non sarà soggetto ad alcuna
imposizione previdenziale e fiscale
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