domenica 25 maggio 2014

USO DELL’AUTOVETTURA AZIENDALE DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT E RIMBORSI SPESE

Rientrano nella categoria dei  redditi di lavoro dipendente non soltanto gli emolumenti versati al lavoratore, ma anche i compensi in natura o fringe benefits, vale a dire i benefici marginali che il datore di lavoro attribuisce al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.

Nel caso di specie, si fa dunque riferimento alla concessione ai dipendenti dei veicoli aziendali e della valutazione del fringe benefit connesso, ossia della retribuzione in natura derivante dalla concessione dell’auto aziendale, che si ottiene attraverso il calcolo dei costi chilometrici.
L’utilizzo dell’autovettura da parte dei lavoratori dipendenti può realizzare le seguenti fattispecie:

1. USO PROMISCUO DEL VEICOLO: la tassazione dell’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente deriva dal beneficio che lo stesso ne trae utilizzando, per fini privati, un’autovettura aziendale; beneficio che di conseguenza concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista del lavoratore, per la quantificazione della parte del beneficio che concorre alla formazione del proprio reddito, occorre considerare una serie di elementi:
·         le tabelle ACI (aggiornate annualmente per la determinazione del rimborso chilometrico) che stabiliscono il costo al chilometro dell’autovettura, differenziato a seconda delle caratteristiche della stessa. Nel caso in cui la vettura in esame non sia contenuta nell’elenco ACI è consuetudine fare riferimento a un modello avente le caratteristiche più simili a quella utilizzata;
·         un moltiplicatore pari a 15.000, facente riferimento alla percorrenza convenzionale annua dell’autovettura;
·         la misura del 30%, rappresentante la quota attribuibile all’uso privato dell’auto aziendale da parte del dipendente;
·         il numero dei giorni, rapportati all’anno, in cui l’autovettura è stata assegnata al dipendente;
·         le eventuali trattenute operate al dipendente, comprendenti tutte le somme da lui versate in cambio della possibilità di utilizzare l’auto aziendale per fini personali.

Le eventuali spese aggiuntive (pedaggi autostradali, pagamento del parcheggio, ecc) saranno considerate imponibili soltanto se non riconducibili direttamente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda, invece, la prospettiva del datore di lavoro ai fini della composizione del reddito di impresa, tutti i costi sostenuti nel periodo di imposta dal datore di lavoro per l’autovettura assegnata al dipendente per fini promiscui, sono deducibili nella misura del 70% del loro importo totale. È importante ricordare che, ai fini della deducibilità, è necessario che l’assegnazione dell’autovettura risulti da un’apposita comunicazione di assegnazione, resa dal datore di lavoro al dipendente.


2. USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE DEL VEICOLO: nel caso in cui il dipendente utilizzi l’autovettura soltanto per fini connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa, l’assegnazione dell’auto aziendale non produce alcun beneficio marginale al lavoratore, pertanto non si configurerà alcuna ipotesi di beneficio in natura e il reddito da lavoro dipendente non subirà alcun incremento.
Dal punto di vista del datore di lavoro, i costi inerenti il veicolo aziendale saranno interamente deducibili dal reddito d’impresa solo nel caso in cui l’utilizzo del suddetto mezzo, previa valutazione della strumentalità del bene.

3. USO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO DEL VEICOLO: in questo caso l’utilizzo del bene si configurerà come fringe benefit e il suo valore concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Tuttavia, non essendo il veicolo destinato a un uso promiscuo, non troverà applicazione la previsione della determinazione del valore forfettario, quindi il parametro utilizzato ai fini della valutazione del compenso in natura del dipendente sarà il valore normale del bene.
Per quanto attiene la sfera del datore di lavoro, l’importo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa si ottiene confrontando il valore normale del bene con le spese sostenute dall’azienda per il bene stesso, assumendo il minore tra i due importi.

4. UTILIZZO DELL’AUTO DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA: in quest’ultimo caso il rimborso chilometrico sarà determinato sulla base del tipo di autovettura e dei chilometri effettivamente percorsi dal lavoratore.

Per la valutazione del costo chilometrico si potrà far riferimento alle tabelle ACI, ovvero a specifici accordi intervenuti tra datore di lavoro e dipendente; trattandosi di un mero rimborso spese, l’importo erogato al lavoratore non sarà soggetto ad alcuna imposizione previdenziale e fiscale

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