Con la circolare n. 14 del 29
maggio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce gli
ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita con il DPCM
19 febbraio 2014.
CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO: l’erogazione delle somme oggetto di detassazione deve avvenire in
esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda. Il Ministero, su questo punto, ribadisce che facendo riferimento alle
rappresentanze sindacali operanti “in azienda” e non letteralmente
“Rappresentanze Sindacali Aziendali” fanno intendere che il Legislatore voglia
indicare tanto le RSA quanto le RSU.
Resta poi
ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in
ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei
lavoratori a livello territoriale.
Quindi, ai fini
dell’agevolazione, non potranno essere tenuti in considerazione eventuali
contratti nazionali di categoria.
RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ: Per
quanto attiene alle retribuzioni di produttività, queste si intendono voci
retributive “valorizzate separatamente all’interno della contrattazione
collettiva” e suscettibili di variazione in relazione all’andamento
dell’impresa.
Tali voci retributive possono
far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività,
qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della
correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per
l’applicabilità della agevolazioni. In ogni caso, deve trattarsi di importi
collegati ad indicatori quantitativi che possono essere anche incerti nella
loro corresponsione o nel loro ammontare.
È stato ribadito che
l’agevolazione non è condizionata ai risultati effettivamente conseguiti
dall’azienda.
Inoltre, in caso di accordi
territoriali o aziendali sottoscritti prima del DPCM 2013 ma ancora in vigore,
è possibile applicare l’agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o
alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso
DPCM.
Infine, per le aziende che hanno
sottoscritto un contratto aziendale con i presupposti del DPCM del 2013 e che
abbiano, lo scorso anno, provveduto al deposito alla DTL di competenza, non
devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad
applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione al
quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.
Viceversa, per le aziende che
non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito
e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30
giorni dall’entrata in vigore del DPCM
19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità
qualora sia stato effettuato il solo deposito.
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