domenica 1 giugno 2014

MODALITÀ OPERATIVE PER LA DETASSAZIONE 2014

Con la circolare n. 14 del 29 maggio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce gli ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita con il DPCM 19 febbraio 2014.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: l’erogazione delle somme oggetto di detassazione deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il Ministero, su questo punto, ribadisce che facendo riferimento alle rappresentanze sindacali operanti “in azienda” e non letteralmente “Rappresentanze Sindacali Aziendali” fanno intendere che il Legislatore voglia indicare tanto le RSA quanto le RSU.
Resta poi ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
Quindi, ai fini dell’agevolazione, non potranno essere tenuti in considerazione eventuali contratti nazionali di categoria.

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ: Per quanto attiene alle retribuzioni di produttività, queste si intendono voci retributive “valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva” e suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.
Tali voci retributive possono far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazioni. In ogni caso, deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare.
È stato ribadito che l’agevolazione non è condizionata ai risultati effettivamente conseguiti dall’azienda.
Inoltre, in caso di accordi territoriali o aziendali sottoscritti prima del DPCM 2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso DPCM.
Infine, per le aziende che hanno sottoscritto un contratto aziendale con i presupposti del DPCM del 2013 e che abbiano, lo scorso anno, provveduto al deposito alla DTL di competenza, non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.

Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata  in vigore del DPCM 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito.

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