domenica 22 giugno 2014

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANNO 2013: LE ISTRUZIONI INPS

Con la circolare 78 del 17 giugno 2014, l’Inps ha riepilogato le condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo sulle somme previste dai contratti collettivi di 2° livello erogate nel 2013. Con l’articolo 4 c. 28 della L. n. 92/2012 il legislatore ha apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello.
Anche per il 2013 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Per l’anno 2013, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
-        entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
-        totale sulla quota del lavoratore.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
-        essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto;
-        prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

Per l’accesso al beneficio, quindi, rimane vincolante il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro e ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

Le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, entro il 30 giugno 2014.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le
domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Inps provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

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