Con la circolare 78 del 17
giugno 2014, l’Inps ha riepilogato le condizioni per la fruizione dello sgravio
contributivo sulle somme previste dai contratti collettivi di 2° livello
erogate nel 2013. Con l’articolo 4 c. 28 della L. n. 92/2012 il legislatore ha
apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore
della contrattazione di secondo livello.
Anche per il 2013 il beneficio
può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Per l’anno 2013, il DM stabilisce
che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione
collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere
concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di
ciascun lavoratore.
Per la determinazione del
limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume
rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
Nei limiti del tetto della
retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio
contributivo così articolato:
-
entro il limite massimo di 25 punti
dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni
contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti
e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
-
totale sulla quota del lavoratore.
Per accedere allo sgravio
contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
-
essere sottoscritti dai datori di lavoro e
depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle
associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
in oggetto;
-
prevedere erogazioni correlate ad incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale.
Nel caso di contratti
territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a
livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli
andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La fruizione dell’incentivo
rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo
1, comma 1175 della L. n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto
della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita
fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità
penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi
dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti
disposizioni.
Per l’accesso al beneficio,
quindi, rimane vincolante il deposito presso la Direzione territoriale del
lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro e ne consegue
che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.
Le aziende, anche per il
tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in
via telematica, apposita domanda all’INPS, entro il 30 giugno 2014.
Il Decreto interministeriale,
nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le
domande trasmesse entro il
periodo indicato dall’Istituto, si precisa che, entro i 60 giorni successivi
alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Inps
provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone
tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse
disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure
indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le
domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli
importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il
tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme
sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Come già precisato, la
concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da
parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
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