domenica 15 giugno 2014

GLI ASPETTI FISCALI DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI CON I DIPENDENTI

L’art. 6 c. 2 del Tuir stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti“.
Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile eseguire un’analisi del trattamento fiscale di due diverse fattispecie:
 
-        nel caso in cui vengano erogate delle somme a titolo di sostituzione o integrazione del reddito da lavoro, queste saranno soggette a tassazione (LUCRO CESSANTE);
-        viceversa, nel caso in cui la somma sia erogata a titolo di risarcimento del danno, intesa come mera reintegrazione patrimoniale delle perdite subite, questa non sarà tassabile (DANNO EMERGENTE).

In questo modo si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria  con la Risoluzione n. 155/E/2002, secondo la quale, in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, vanno assoggettate a tassazione le somme corrisposte per integrare o sostituire la mancata percezione di redditi di lavoro, cioè il mancato guadagno, il lucro cessante appunto.
Diversamente, laddove il risarcimento erogato indennizzi il percettore delle spese sostenute e abbia, quindi, la funzione di reintegrazione patrimoniale tale somma non sarà soggetta a tassazione, poiché prevale la funzione reintegrativa del danno subito dal soggetto leso e manca la finalità sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
È opportuno ricordare che la non tassabilità delle somme incassate presupporrà la presenza di una prova tangibile e documentale circa l’effettiva presenza di un danno emergente (come, a titolo esemplificativo, la presenza di fatture, ricevute e documenti che ne attestino e ne quantifichino la portata.
In alcuni casi , però, si potrebbe rilevare un danno emergente anche senza una rilevante presenza di prove documentali, come nel caso del risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine patito da un lavoratore derivante da un demansionamento operato dal datore di lavoro (Cass. Sez. Trib. n. 28887/2008).

Per quanto riguarda il corretto inquadramento fiscale delle somme erogate a seguito di conciliazione giudiziale, nel caso in cui quest’ultima si fondi sul quantum, la controversia non riguarderà la prestazione d’opera bensì il valore attribuibile ad essa; la somma erogata, quindi, derivando dalla prestazione lavorativa, costituirebbe reddito di lavoro dipendente. Viceversa, nel caso in cui la conciliazione riguardi la fondatezza della pretesa, questa costituirà una situazione giuridica nuova e certa in sostituzione di una precedente incerta.

Nella pratica si assiste ad alcuni casi in cui:

-        il datore di lavoro, pur non riconoscendo le pretese dei lavoratori dipendenti, decida di erogare delle somme al solo scopo di conciliare la controversia;
-        i lavoratori dipendenti, con l’accettazione di tali somme, si obbligano a rinunciare alla lite giudiziale e a far valere le proprie pretese.

In questi termini l’accordo perfezionato assume titolo novativo, qualificandosi come un contratto con il quale i soggetti interessati sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario ai sensi dell’art. 1965 c. 2 cc, pertanto le somme riconosciute non hanno la finalità di eliminare l’incertezza oggetto della lite e nemmeno di rappresentare un riconoscimento di qualsivoglia diritto vantato dal lavoratore, bensì vengono erogate al solo fine di evitare un eventuale futuro contenzioso che potrebbe sorgere tra le parti.

In questo caso, dal punto di vista fiscale, gli effetti del procedimento conciliativo si sostanziano in un’obbligazione di non fare da parte dei lavoratori dipendenti i quali si obbligano a non proseguire la controversia a fronte del percepimento di una determinata somma di denaro, la quale da una parte costituirà un’autonoma fattispecie impositiva in capo al lavoratore inquadrabile nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir, facendo insorgere in capo all’erogante sostituto d’imposta, l’obbligo di effettuare all’atto del pagamento, la ritenuta a titolo d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600/73.

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