domenica 15 marzo 2015

APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (in vigore dal 7 marzo 2015), che disciplina le cosiddette “tutele crescenti” in caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma limita la reintegra ai soli casi di licenziamento nullo o inefficace (discriminatorio, per causa di matrimonio o maternità, orale) o nel caso di manifesta insussistenza del fatto materiale contestato in caso di licenziamento disciplinare.
Il contratto a tutele crescenti, indipendentemente d
alla dimensione aziendale, si applica ai lavoratori, operai, quadri, impiegati, con l’esclusione dei dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 nonché nei casi di conversione, avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contra
tto a tempo indeterminato.
Di conseguenza, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, restano valide le disposizioni normative precedenti; pertanto, in caso di licenziamento, nella medesima azienda potranno coesistere regole diverse.
Inoltre, le nuove tutele, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti di datori di lavoro che, fino al 6 marzo 2015, occupavano fino a 15 dipendenti ma che, per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato avvenute in data successiva, superino la predetta soglia. Ciò significa che, con il superamento dei 15 dipendenti avvenuto dopo il 7 marzo 2015, tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) saranno soggetti alla nuova disciplina.


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