In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (in vigore dal 7 marzo 2015), che
disciplina le cosiddette “tutele crescenti” in caso di licenziamento
illegittimo, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto.
La norma limita la reintegra ai soli casi di
licenziamento nullo o inefficace (discriminatorio, per causa di matrimonio o
maternità, orale) o nel caso di manifesta insussistenza del fatto materiale
contestato in caso di licenziamento disciplinare.
Il contratto a tutele crescenti,
indipendentemente d
alla dimensione aziendale, si applica ai lavoratori, operai,
quadri, impiegati, con l’esclusione dei dirigenti, assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 nonché nei casi di conversione, avvenuta
successivamente all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo
determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza, per i lavoratori assunti prima
del 7 marzo 2015, restano valide le disposizioni normative precedenti;
pertanto, in caso di licenziamento, nella medesima azienda potranno coesistere
regole diverse.
Inoltre, le nuove tutele, si applicano anche ai
lavoratori già dipendenti di datori di lavoro che, fino al 6 marzo 2015,
occupavano fino a 15 dipendenti ma che, per effetto delle assunzioni a tempo
indeterminato avvenute in data successiva, superino la predetta soglia. Ciò significa
che, con il superamento dei 15 dipendenti avvenuto dopo il 7 marzo 2015, tutti
i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) saranno soggetti alla nuova disciplina.
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