Il decreto sulle semplificazioni
fiscali, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in
essere dai sostituti d'imposta ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
i sostituti d'imposta dovranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti sulla
base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 esclusivamente mediante
compensazione in F24, non ricorrendo più a operazioni di compensazione "interna"
di ritenute senza transitare per il
modello F24.
Tale recupero deve avvenire
nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, con
la Risoluzione n. 13/E/2015, ha istituito i codici tributo che i sostituti
d'imposta dovranno utilizzare a tale scopo:
·
Codice tributo 1631: somme a titolo di imposte erariali
rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma
1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
·
Codice tributo 3796: somme a titolo di
addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di
assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
·
Codice tributo 3797: somme a titolo di
addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di
assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014.
La Risoluzione chiarisce
inoltre che in considerazione dell’istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili
per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un’ottica di semplificazione
degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, i seguenti codici tributo
non sono più utilizzabili a credito: 4731 (IRPEF a saldo trattenuta dal
sostituto d'imposta), 3803 (Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto
d'imposta a seguito di assistenza fiscale), 3846 (Addizionale comunale all'IRPEF
trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 – saldo).
Si precisa che le nuove modalità
di recupero previste dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali sono applicabili
a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, con
eccezione di quelle riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014
le quali continueranno ad essere effettuate con le previgenti modalità. Inoltre,
è necessario ricordare che tali compensazioni non concorrono alla determinazione
del limite massimo compensabile annuo, pari ad € 700.000 e che in caso di
crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione
del visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni
orizzontali, non riguarda la compensazione tra
crediti e debiti entrambi
relativi a ritenute.
Inoltre, qualora l’eventuale
eccedenza non sia utilizzata nell’anno potrà, a scelta del sostituto, essere destinata
alla compensazione dei versamenti dell’anno successivo ovvero essere richiesta
a rimborso nell’ambito del modello 770.
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