Con la circolare n. 93 del 8
maggio 2015, l’Inps fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla
presentazione della domanda per l’assegno a sostegno della natalità previsto
dalla Legge di Stabilità 2015.

L’assegno è riconosciuto, a
beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni
dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’assegno spetta altresì in
caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2017.
Il beneficio spetta a
condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in
possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
La domanda di assegno può
essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei
seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento di presentazione
della domanda):
CITTADINANZA ITALIANA, oppure
di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato
extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
RESIDENZA IN ITALIA;
CONVIVENZA CON IL FIGLIO: il
figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora
abituale nello stesso comune;
ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE di
appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso
faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
La misura dell’assegno dipende
dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:
960 euro (80 euro al mese per
12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro
annui;
1.920 euro (160 euro al mese
per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000
euro annui.
L’assegno è erogato per
massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.