Tra gli aspetti innovativi del
nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi
professionali, siglato il 17 aprile scorso, che avrà validità dal 1° aprile
2015 al 31 marzo 2018, oltre al lavoro a chiamata e al congedo parentale
fruibile a ore, emerge il c.d. contratto di reimpiego.
Si tratta dell’istituto
maggiormente innovativo ed è disciplinato dall’articolo 55 del nuovo Ccnl.
Consiste in una particolare
fattispecie contrattuale che segue la linea tracciata dal Jobs act, in materia
di tutele crescenti. La finalità è quella di incentivare l’occupazione stabile,
con un occhio di riguardo ai soggetti svantaggiati e garantendo al datore di
lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso
pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a
quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un
livello per i successivi 12 mesi.
Il contratto di reimpiego può
essere stipulato esclusivamente nella declinazione a tempo indeterminato, nei
confronti dei seguenti soggetti:
·
lavoratori over 50;
·
inoccupati o disoccupati di lunga durata (disoccupati
di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da
più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; inoccupati di lunga durata,
coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano
alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se
giovani).
Il datore di lavoro che voglia
attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea
documentazione che certifica lo stato di disoccupazione.
Il contratto di reimpiego è
precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione
dell’apprendistato, oltre a non essere applicabile ai lavoratori inquadrati al
5° livello.
Trattandosi di un contratto a
tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti, il datore di lavoro potrà
godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014.
Nessun commento:
Posta un commento