domenica 24 maggio 2015

CCNL Studi professionali: il rinnovo del 1° aprile 2015 introduce il contratto di reimpiego per gli over 50 e i disoccupati di lungo periodo

Tra gli aspetti innovativi del nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, siglato il 17 aprile scorso, che avrà validità dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018, oltre al lavoro a chiamata e al congedo parentale fruibile a ore, emerge il c.d. contratto di reimpiego.
Si tratta dell’istituto maggiormente innovativo ed è disciplinato dall’articolo 55 del nuovo Ccnl.
Consiste in una particolare fattispecie contrattuale che segue la linea tracciata dal Jobs act, in materia di tutele crescenti. La finalità è quella di incentivare l’occupazione stabile, con un occhio di riguardo ai soggetti svantaggiati e garantendo al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.
Il contratto di reimpiego può essere stipulato esclusivamente nella declinazione a tempo indeterminato, nei confronti dei seguenti soggetti:

·         lavoratori over 50;
·         inoccupati o disoccupati di lunga durata (disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani).

Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentazione che certifica lo stato di disoccupazione.
Il contratto di reimpiego è precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato, oltre a non essere applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti, il datore di lavoro potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014.

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