domenica 10 maggio 2015

IRAP: la deduzione per incremento occupazionale

L’art. 1 c. 132 della L. n. 147/2013 ha introdotto la c.d. “Deduzione per incremento occupazionale”, e nel quadro IS del modello IRAP 2015 è stato previsto il nuovo rigo IS6 che contempla, appunto, l’esposizione di tale dato.
La deduzione per incremento occupazionale spetta per i soggetti passivi IRAP di seguito elencati:

·         società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
·         società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
·         imprese individuali;
·         lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata;
·         produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero;
·         enti non commerciali;
·         società ed enti non residenti.

NUOVE ASSUNZIONI: la prima condizione richiesta per poter fruire della deduzione è l’effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE: altro importante requisito, è che alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni/trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente, dovendo sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.

PER QUALI LAVORATORI SPETTA LA DEDUZIONE: per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

MISURA DELLA DEDUZIONE: la deduzione spetta in misura pari al minore tra: 1) il costo effettivo del personale neoassunto, 2) il valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno) 3) l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

CUMULABILITA’: la deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale.

DECADENZA: La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.


NEW-CO E SOCIETA’ CONTROLLATE/COLLEGATE: per le imprese di nuova costituzione e per le aziende considerate controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., sono state stabilite regole particolari ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale con riferimento, rispettivamente, allo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti e alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società del gruppo o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


ENTI NON COMMERCIALI: assumono rilevanza solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale (sia in ragione dell’attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale). Inoltre, non risultano rilevanti i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

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