Con la nota prot. n. 2788 del
27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende
operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a
posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto
a tempo indeterminato a Tutele Crescenti, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs.
n. 23/2015
La comunicazione dovrà essere
effettuata, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, qualora si proceda
ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista per:
- lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro
a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
- lavoratori qualificati da un rapporto di
apprendistato 7 marzo 2015;
- lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo
2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.
La procedura comunicativa
diverrà obbligatoria dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema
informatico.
L’omessa comunicazione integrativa
prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore
interessato.
La procedura è accessibile
nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), all’interno
del quale sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione”
attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni
relative al procedimento di conciliazione.
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