lunedì 21 febbraio 2011

LA DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA CIG

Per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni sono dovuti, da parte delle aziende interessate, un contributo “ordinario” ed un eventuale contributo “addizionale”, il cui importo si differenzia in relazione al numero dei dipendenti in forza: fino a 50 dipendenti (compresi) si ha la contribuzione ridotta ed oltre i 50 dipendenti il contributo corrente.

Si ha quindi una duplice contribuzione:
  • Ordinaria, a carico di tutte le aziende industriali ed artigiane edili e lapidee destinatarie della Cassa integrazione a prescindere dal fatto che ne facciano o meno ricorso e va calcolata sulle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti; tale contributo in regime di contribuzione ridotta è pari 1,90 % (anziché 2,20 %).
  • Addizionale, applicata soltanto nel caso di effettivo o meno ricorso alla Cig e viene calcolata sull’ammontare complessivo delle integrazioni salariali corrisposto al lavoratore in cassa integrazione: l’aliquota ridotta è pari al 4 % (anziché l’8 %).

Possono beneficiare delle aliquote ridotte per Cig i datori di lavoro, dei settori industriale, edile e lapideo (in questi due settori limitatamente agli impiegati e ai quadri), nonché le cooperative che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero “medio” di dipendenti pari o inferiore a 50.

Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte dei contributi dovuti alla cassa integrazione guadagni le aziende devono presentare ogni anno una dichiarazione attestante che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a 50: si evidenzia in particolare l’importanza dell’invio di tale dichiarazione, da parte delle aziende che non superano mediamente i 50 dipendenti, dal momento che è l’unico mezzo attraverso il quale poter beneficiare dell’aliquota ridotta CIG.

L’adempimento è molto semplice: per poter usufruire del beneficio ai soggetti interessati viene chiesto di verificare annualmente l’organico aziendale e se vi ricorrono le condizioni fissate dall’INPS di darne comunicazione allo stesso Istituto previdenziale.

Al fine di semplificare l’aspetto burocratico, l’INPS, con la circolare 89 del 20 maggio 2003, ha previsto che la presentazione della dichiarazione attestante l’organico aziendale venga effettuata soltanto
·         in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti facendo riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività: si ritiene che la presentazione possa avvenire anche in un momento successivo a quello di iscrizione, dato che l’INPS con la circolare 89, non fissa un termine perentorio per l’adempimento. Ne consegue che il datore di lavoro, al fine di determinare il numero dei dipendenti, dovrà fare riferimento agli occupati in forza alla fine del primo mese di attività;
·         oppure dopo il verificarsi di variazioni della forza lavoro precedentemente comunicata che possano influire sulla determinazione dell’aliquota applicabile; in questo caso la forza lavoro che può influenzare il contributo Cig, negli anni successivi a quello in cui ha avuto inizio l’attività, continua a essere quantificata facendo riferimento alla media dei dipendenti relativa all’anno precedente.

Il valore che scaturisce dalla predetta media può determinare o meno l’obbligo di inoltrare la dichiarazione.
In particolare possono sorgere le seguenti situazioni:

  1. se il risultato del computo medio dei dipendenti dà un valore non superiore alle 50 unità e l’azienda stava già usufruendo della riduzione dell’aliquota Cig ridotta, non dovrà inoltrare alcuna dichiarazione all’INPS e continuerà a beneficiare dell’agevolazione contributiva;
  2. se il risultato determina un valore non superiore alle 50 unità e l’azienda ha sempre versato il contributo Cig in misura piena (perché aveva un organico superiore alle 50 unità) dovrà inoltrare la dichiarazione nel caso in cui intenda applicare l’aliquota contributiva ridotta;
  3. se il risultato determina un valore superiore a 50 unità e l’azienda era autorizzata ad applicare l’aliquota Cig ridotta, dovrà presentare all’INPS la dichiarazione a seguito della quale l’Istituto provvederà a revocare l’agevolazione contributiva.

Per il calcolo del limite dimensionale, e quindi del computo dei dipendenti, sono da tenere in considerazione tutti i lavoratori che hanno prestato la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, inclusi quelli per i quali non è dovuto il contributo per il finanziamento della Cig (lavoratori a domicilio, dirigenti).

L’art. 13 Legge n. 164/1975 stabilisce poi che la consistenza numerica dei lavoratori deve essere determinata, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero “medio” di dipendenti, numero che si ottiene dividendo per 12 (mesi) la somma totale del numero di dipendenti in forza alla fine di ciascuno dei 12 mesi: se lo stesso rientra nel limite dei 50 dipendenti l’azienda ha diritto all’aliquota ridotta, anche se in uno o più periodi ha superato detto limite.

Sono esclusi in particolare dal computo dei dipendenti quelli assunti con contratti di formazione e lavoro.

I lavoratori part-time sono da computare in proporzione all’orario di lavoro svolto prevedendo “l’arrotondamento per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno”.

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