lunedì 21 febbraio 2011

LAVORO NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2011: TANTE PROROGHE E POCHE NOVITA’

La Legge di Stabilità per l’anno 2011 (così chiamata la tradizionale Legge Finanziaria) non prevede grosse novità in tema di lavoro: in particolare le disposizioni che sono state approvate sono molto limitate e la maggior parte di esse riguardano la prosecuzione per il 2011 di precedenti misure che altrimenti sarebbero andate a scadenza.
Si illustrano, a seguire, le novità intervenute o confermate dalla Legge di Stabilità.
·         AMMORTIZZATORI SOCIALI
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, già in cantiere tenendo conto della delega conferita al Governo con la legge n. 183/2010 per il riordino dell’organico e complessivo della materia, la legge di stabilità per il 2011 rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga (art. 1 comma 30).

Nel dettaglio, come per l’anno 2010, viene nuovamente autorizzata la concessione di mobilità, cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale; si prevede in particolare che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto
1.       Del 10% nel caso di prima proroga;
2.       Del 30% nel caso di seconda proroga;
3.       Del 40% nel caso di proroghe successive.

Inoltre, i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Il comma 31, con l’obiettivo di individuare criteri d’accesso omogenei per tutte le forme d’integrazione del reddito, stabilisce che l’ammissione a questi trattamenti sarà possibile solo per coloro che avranno maturato, alla data di inizio del trattamento, alcuni requisiti minimi: in caso di cassa integrazione è richiesta un’anzianità di almeno 90 giorni presso l’impresa e, per l’attribuzione della  mobilità, la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un’anzianità aziendale minima di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato.

Viene inoltre riconfermata e prorogata per il 2011 la disposizione che vede ricompreso, nel computo dell’anzianità pregressa da considerare ai fini della concessione dei benefici, anche il periodo di lavoro eventualmente svolto presso la stessa impresa sotto la forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto ed in regime di monocommittenza, con mensilità contributive accreditate presso la Gestione Separata INPS.

·         INCENTIVI ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI

Tra gli incentivi affermati ai datori di lavoro, al comma 31 vengono segnalati quelli riconosciuti per effetto di assunzione di personale proveniente da destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi per cessazione parziale o totale dell’attività o in caso di procedura concorsuale. L’incentivo in questione è pari alle mensilità non ancora percepite dal lavoratore e viene erogato dall’INPS; in alternativa ne ha diritto in unica soluzione anche il lavoratore stesso qualora intenda avviare iniziative imprenditoriali in proprio, anche sottoforma di partecipazione a cooperativa: in quest’ultimo caso il comma 33  stabilisce la possibilità di vedersi liquidato in una unica soluzione il trattamento spettante per il numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite, ma per una misura massima di 12 mesi.

Altri incentivi a favore del datore di lavoro vengono riconfermati e rifinanziati da parte del comma 33, e in particolare:
1.       L’impresa di appartenenza potrà utilizzare il proprio personale destinatario di trattamenti di integrazione al reddito per progetti di formazione e riqualificazione, vendendosi riconosciuta a proprio favore la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di sostegno al reddito;
2.       Le imprese potranno godere di un trattamento contributivo, pari a quello previsto per gli apprendisti, qualora assumano personale destinatario di disoccupazione non agricola o in stato di mobilità, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e fino alla maturazione del diritto di pensionamento
3.       Previsto per i datori di lavoro un incentivo pari all’indennità residua spettante al lavoratore, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in disoccupazione ordinaria o disoccupazione nell’edilizia, a patto che non abbiano effettuato riduzioni di personale con la medesima qualifica nei 12 mesi precedenti o non abbiano in atto trattamenti di CIG straordinaria.

·         CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

I contratti di solidarietà cd. difensivi, finalizzati ad affrontare le situazioni di riduzione del personale in caso di crisi aziendale, comportano per i lavoratori un’integrazione salariale parziale del trattamento retributivo perduto a seguito della riduzione dell’orario e, a vantaggio del datore di lavoro, un beneficio contributivo.

Al comma 33 viene riconfermato l’incremento della misura d’integrazione salariale dal 60 all’80% del trattamento retributivo perduto, con la precisazione che i settori interessati sono quello industriale e quelli assimilati, rimanendo esclusi dal novero  le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.

Con riferimento alla possibilità da parte delle aziende di utilizzare i contratti di solidarietà, il comma 33 proroga, anche per il 2011, tale possibilità alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, purché tale intervento sia adottato al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

·         TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Novità della Legge di stabilità sono le disposizioni in materia di decorrenza delle pensioni.
Il comma 37 dell’art. 1, modificando l’art. 12, comma 5, della legge 122/2010, interviene in deroga ala normativa vigente, in materia di prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Nello schema della nuova finestra personalizzata, la quale prevede l’apertura di nuove finestre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi di qualsiasi gestione, non rientrano coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1°gennaio 2011.
Tra le categorie escluse da tale restrizione oltre al personale della scuola ed ai lavoratori per il quale viene meno il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché agli esuberi del settore bancario-assicurativo, sono ricompresi anche i lavoratori in mobilità breve o lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, purché ne facciano domanda e nel limite di 10.000 unità. Con le modifiche apportate dal comma 37, e con particolare favore di coloro che non rientrano nel limite di 10.000 unità, è previsto il prolungamento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico secondo i nuovi criteri. Questo prolungamento scatta in concreto per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la vecchia e la nuova finestra.

·         ALTRE PROROGHE

La Legge di stabilità ripropone poi altre proroghe in materie diverse. Tra cui:
1.       la possibilità per le imprese del commercio e per le agenzie di viaggio e turismo ed operatori turistici con meno di 200 dipendenti, ma con più di 50 e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, di accedere alla Cassa integrazione straordinaria e alla mobilità;
2.       per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 16 dipendenti la facoltà di iscriversi su richiesta alle liste di mobilità, senza sostegno economico, ma con la possibilità di essere favoriti nel reimpiego, rimanendo validi gli sgravi contributivi per  nuovi datori di lavoro;
3.       per i lavoratori che non possono usufruire dell’indennità di mobilità, la possibilità di ottenere un trattamento equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga e con riconoscimento di contribuzione figurativa per un periodo equivalente alla percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni, 12 mesi oltre i 50 anni).

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