giovedì 13 ottobre 2011

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI IN SOPRANNUMERO AL SUD

Il Decreto Legge 70/2011, in sede di conversione in Legge 106/2011, ha subito alcune modifiche riguardanti il riconoscimento del credito d’imposta per le assunzioni in soprannumero al sud.
Il beneficio del credito d’imposta è destinato a tutti i datori di lavoro che nel periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2012 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, in soprannumero, di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio per tali assunzioni prevede, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti comprendenti la retribuzione lorda, i contributi obbligatori, gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali:
  • nei 12 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “svantaggiati
  • nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “molto svantaggiati”.
Il credito d’imposta riconosciuto va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Mod. F24 entro 3 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a)      se manca il requisito principale, e quindi non siano state effettuate assunzioni in soprannumero e di conseguenza il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nel periodo indicato dal decreto (14.05.2011 – 13.05.2011);
b)      se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c)       nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni superiori a 5.000 €, oppure in caso di violazione alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nonché condanne per condotta antisindacale.
Nel caso a) il datore di lavoro decade solo dal beneficio, nei casi b) e c), invece, il datore di lavoro è tenuto anche alla restituzione del credito d’imposta di cui ha già usufruito.
Per l’attuazione della norma dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale in cui verranno esposte anche le istruzioni operative per poter richiedere il beneficio.

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