venerdì 21 ottobre 2011

LA DEROGABILITA’ ALLA LEGGE E AL CONTRATTO COLLETTIVO: I CONTRATTI DI PROSSIMITA’

Una delle novità della Manovra di Ferragosto che ha introdotto una svolta per il diritto del lavoro e le relazioni industriali è contenuto nell’art. 8, recante la possibilità per i contratti di prossimità di derogare sia alla contrattazione collettiva nazionale che alla legge, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Il Governo ha voluto così attribuire alle parti sociali non solo la facoltà, ma anche delegare la responsabilità, di regolamentare direttamente alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro: viene così spostato in capo al Sindacato il compito di promuovere la produttività aziendale e, di conseguenza, la crescita economica dell’intero Paese risultando più vicino alla realtà aziendale e alle esigenze del datore e dei lavoratori intervenendo con strumenti flessibili e più adeguati.
In un contesto comunque poco chiaro dal punto di vista sindacale, subito dopo l’approvazione della Manovra, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere, quanto prima, il contenuto dell’art. 8.
In attesa delle decisioni del Governo, l’art. 8 prevede ad oggi che i contratti collettivi, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero sottoscritti dalle rappresentanze che operano in azienda, possono realizzare specifiche intese aventi efficacia erga omnes verso tutti i lavoratori interessati.
Tali intese potranno riguardare la regolazione di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione e finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Rimangono escluse dall’ambito di operatività di tali accordi talune forme di recesso dal rapporto di lavoro, quali il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, nonché il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

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