venerdì 20 aprile 2012

DAL 16 APRILE SOSPENSIONI PREVENTIVE PER CIG IN DEROGA IN LOMBARDIA

Con decreto n. 2640 del 28 marzo 2012, é stato attuato il punto 1.8 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 6 dicembre 2011, il quale prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente  alla  Regione  il  calendario  delle  sospensioni  dal  lavoro  di ciascun  lavoratore  e,  in  attesa  dell’operatività  del  nuovo  sistema  di  gestione  e comunicazione  all’Inps  dei  dati  relativi  ai  periodi  di  sospensione/riduzione  dell’attività lavorativa attraverso il mod. UniEmens , il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate. 
Gli obbiettivi che la Regione vuole raggiungere sono i seguenti:

·         assicurare la piena tracciabilità dei processi fin dall’avvio della Cigd;  

·         prefigurare  le  condizioni  affinché  sia  possibile  accertare  l’effettiva  applicazione  delle sospensioni dei lavoratori in modo tempestivo rispetto al loro verificarsi; 

·         individuare i lavoratori coinvolti negli obblighi di adesione delle politiche attive per dare corso alle azioni di comunicazione relative ai rispettivi diritti e doveri;

·          rendere  possibile  il  controllo  della  spesa  attraverso  una  stima  attendibile  del  valore rendicontabile.

Le comunicazioni preventive di sospensione sono la condizione senza la quale non sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. 

L’Accordo Quadro, infatti,  prevede che:

·         la  mancanza  delle  comunicazioni  di  sospensione  o  la  loro  incompletezza  potranno determinare il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cig in deroga o la revoca dell’autorizzazione concessa (punto 1.8.3);

·         non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano compiuto i suddetti adempimenti (punto 1.7.3, All. 1);

·         le richieste di integrazioni sono corredate dai termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cigd (punto 1.7.4., All.1).

A  tale  fine,  il  datore  di  lavoro  dovrà  inserire  e  costantemente  aggiornare  le  sezioni appositamente  previste  nell’applicativo  regionale  “Finanziamenti  on  Line”,  secondo  le modalità procedurali specificate nell’Allegato A.

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