
L’istituto ricorda che lo sgravio può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione annua contrattuale di ciascun lavoratore, articolato nel modo seguente:
· entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
· totale sulla quota del lavoratore.
L’Inps, con messaggio n.5880 del 3 aprile, in previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto della procedura per l’invio delle domande di sgravio sia tramite acquisizione on-line delle singole domande, sia tramite flussi contenenti molteplici domande, ha fornito la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML. L’Istituto precisa che eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it
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