venerdì 6 aprile 2012

FERIE 2010 NON GODUTE: SCADENZA AL 30 GIUGNO 2012

L’articolo 36 della Costituzione e il Dlgs. N. 66/2003 stabiliscono il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie del lavoratore.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione . Le due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine della maturazione.
Il legislatore ha quindi posto il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione come limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue.  
Pertanto il datore di lavoro ed i lavoratori  devono entro il 30 giugno 2012 completare la fruizione delle ferie del 2010. In caso contrario, scatterà l’obbligo di anticipare all’inps la contribuzione sulle ferie residue.

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