
La finalità è quella di ricondurre alla
somministrazione di lavoro le altre tipologie contrattuali flessibili, spesso
in concorrenza tra loro, nonché quella di agevolare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro in alcuni settori che maggiormente necessitano di rapporti
di lavoro compatibili con le reali esigenze delle aziende utilizzatrici.
Il lavoratore viene assunto dall’agenzia
di somministrazione ma per l’utilizzatore devono comunque sussistere ragioni di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo a meno che non si
tratti della prima missione con contratto acausale.
Essendo un intervento con carattere
sperimentale, l’utilizzatore potrà avvalersi dell’istituto del lavoro
somministrato MOG qualora operi in uno dei seguenti settori:
·
Turismo,
·
Grande distribuzione organizzata – GDO,
·
Logistica,
·
Alimentare,
·
Agricoltura,
·
Telecomunicazioni – TLC,
·
Servizi alla persona.
L’agenzia di somministrazione, dunque,
provvederà ad assumere a tempo determinato con una durata minima di tre mesi un
lavoratore che presterà la propria attività lavorativa presso l’utilizzatore solo
quando quest’ultimo ne avrà la necessità; nel contratto di lavoro verrà
specificata la fascia oraria in cui il lavoratore dà la propria disponibilità a
prestare l’attività (antimeridiana, postmeridiana, serale notturna e la fascia
oraria alternativa di massimo 6 ore).
Una sensibile novità riguarda il fatto che
il lavoratore verrà chiamato direttamente dall’utilizzatore in funzione delle
proprie esigenze organizzative, inoltre l'orario e/o il giorno della
prestazione dovranno essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore
dall'inizio dell'attività stessa; va sottolineato che questo aspetto deve
essere specificato nel contratto di lavoro.
In ogni caso, cioè indipendentemente che
il lavoratore venga chiamato o meno, allo stesso è garantita una retribuzione
minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo
pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice nel rispetto del principio di
parità di trattamento retributivo.
Inoltre, è stato previsto un meccanismo di
consolidamento del MOG dopo sei mesi presso lo stesso utilizzatore, pari al 10%
del lavoro supplementare prestato qualora il monte ore garantito venga superato
del 20% in media nel medesimo periodo di osservazione.
Volendo eseguire un raffronto con il
contratto di lavoro intermittente “tradizionale”, sono molteplici gli aspetti
di differenziazione che emergono:
·
In
primis, non è necessario procedere con l’invio della
comunicazione preventiva alla DTL attraverso i diversi canali previsti dalla
procedura centralizzata del Ministero del Lavoro;
·
in secondo luogo, non essendo previste
delle causali particolari, sono superate le condizioni che devono essere
rispettate nel caso di attivazione di job on call tradizionale (esigenze
oggettive previste dal CCNL, lavoratore adibito ad attività discontinue previste
dal RD 2657/1923 e requisito oggettivo del limite di età meno di 24/più di 55
anni);
·
inoltre il lavoratore deve dare la propria
disponibilità alla prestazione lavorativa, formalizzandola nella lettera di
assunzione: quindi in caso di assenza giustificata alla chiamata (es. malattia)
non verrà erogata al lavoratore la retribuzione minima, mentre in caso di
assenza ingiustificata alla chiamata, in aggiunta alla mancata erogazione della
retribuzione minima, l’agenzia (titolare del potere disciplinare) potrà
adottare i provvedimento disciplinare previsti dal CCNL. Non è prevista alcuna
indennità di disponibilità;
·
non vige la limitazione delle 400 giornate
nell’arco dei tre anni solari con conseguente trasformazione del rapporto a
tempo pieno e indeterminato in caso di violazione;
·
infine, per quanto attiene l’aspetto degli
adempimenti gestionali, l’utilizzatore non deve fare altro che redigere il
primo e l’ultimo LUL relativo al prestatore con i soli dati identificativi del
lavoratore e del somministratore: non sono a suo carico le comunicazione al
CPI, le comunicazioni preventive e tutti gli adempimenti amministrativi di
carattere generale. Si tratta, quindi, di una scelta che comporta una notevole
semplificazione burocratica.
È bene sottolineare che, a norma
dell’artt. 20 e 34 del D.Lgs. n. 276/2003, sia il ricorso alla somministrazione
MOG che al lavoro intermittente risultano preclusi per tutti quei datori di
lavoro che non abbiamo provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi.