La Costituzione in primis e in seconda battuta il D.Lgs.
n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro,
garantiscono la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori coinvolgendo
a vario titolo nell’organizzazione della sicurezza tutte le figure protagoniste
dell’attività aziendale a partire, ovviamente, dal datore di lavoro e arrivando
ai lavoratori.
Di seguito
esponiamo i principali adempimenti connessi alla suddetta normativa in caso di
prima assunzione, quindi per tutte le aziende con dipendenti, e per le aziende
con soci prestatori d’opera (la seguente elencazione vuole essere
un’indicazione non esaustiva delle incombenze legate all’igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro):
·
Per i titolari di aziende che
intendano svolgere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) è necessaria la frequenza di corsi di
formazione e aggiornamento che, a seconda del rischio presente in azienda,
hanno una durata compresa tra le 16 e le 48 ore (tra 6 e 14 per gli
aggiornamenti). L’autonomina deve essere formalizzata con apposito modulo da
conservare in azienda.
·
DVR: al termine del processo di valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, redige il documento di valutazione dei
rischi entro 90 giorni dall’inizio attività o dalla prima assunzione. In
occasione di sostanziali modifiche del processo produttivo che comportino una variazione
dei rischi valutati è necessaria una rielaborazione del documento entro 30
giorni.
·
Nomina del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (a seconda delle dimensioni aziendali il TU prevede
la presenta di più rappresentanti) con frequenza di un corso della durata
minima di 32 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può anche
essere esterno o territoriale (RLST) e può essere nominato previa richiesta e
conseguente pagamento della quota all’Ente Bilaterale di categoria.
·
Nomina addetti antincendio, emergenza,
evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda
che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per
attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
·
Nomina addetti pronto soccorso e
iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che
l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
·
Nomina del medico competente per le
attività soggette a sorveglianza sanitaria.
·
Esecuzione delle visite mediche nelle
fattispecie previste dall’art. 41 D.Lgs. n . 81/2008 (anche preassuntive).
·
Riunione periodica: nelle aziende e
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori impiegati, almeno una volta
all’anno deve essere indetta una riunione a cui prendono parte il datore di
lavoro, l’RSPP e l’RLS.
N.B. i lavoratori
“videoterminalisti” a norma dell’art. 176 c. 1 D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a
sorveglianza sanitaria.
Nessun commento:
Posta un commento