venerdì 15 novembre 2013

TIROCINI FORMATIVI: LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Tra le forme più idonee ad assicurare la formazione e l’occupazione dei giovani che devono inserirsi nel mercato del lavoro vi sono apprendistato e tirocinio formativo.
Tra questi due strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, le aziende prediligono di gran lunga il tirocinio formativo come testimoniato dalle ricerche del Centro Studi Cnai che confermano, con l’analisi delle prime statistiche dell’anno 2013, una netta diminuzione degli apprendisti in azienda.
Infatti, in entrambe le tipologie il datore di lavoro si impegna a fornire un addestramento professionale con la particolarità che nel tirocinio, a differenza dell’apprendistato, il percorso formativo non implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Veniamo dunque alle tipologie di tirocinio regolamentate con le Linee Guida del 25 ottobre 2013 della Regione Lombardia.
Oltre ai tirocini curricolari è possibile attivare tirocini extracurricolari tra cui:
·         Tirocini "formativi e di orientamento";
·         Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro";
·         Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti disabili e persone svantaggiate ex lege n. 381/1991;
·         Tirocini estivi di orientamento.
Sono previsti dei limiti di età, infatti il tirocinio è rivolto a cittadini comunitari ed extracomunitari con almeno 15 anni di età, limite elevato a 16 anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.
Per l’entrata in vigore e la conseguente possibilità di attivazione dei tirocini secondo i nuovi indirizzi è necessario attendere 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro avvio anche in caso di proroga.
Per qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata per poter ospitare un tirocinante è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
·         regolarità con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
·         regolarità con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
·         non avere effettuato nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.
Sussistono anche dei limiti numerici, infatti per i soggetti ospitanti la cui struttura si compone del solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5, è possibile attivare un solo tirocinio per volta; nel caso di un numero di risorse compreso tra 6 e 20 se ne possono attivare 2 mentre nel caso di un numero superiore a 20 si può arrivare a totalizzare fino al 10% delle risorse in forza.
Viene designato un tutore sia per il soggetto promotore che per il soggetto ospitante; in questo secondo caso deve trattarsi di una persona in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio e ciascun tutore può accompagnare nel periodo di inserimento in azienda fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
Inoltre, i tutori in seno ai due soggetti, ospitante e promotore, devono collaborare per pianificare lo svolgimento dell’attività, per il monitoraggio e l’attestazione della stessa unitamente alle competenze acquisite.
Per quanto riguarda le durate massime dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono di 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento e di 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento.
Per la partecipazione al tirocinio è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a euro 400,00 lordi mensili (riducibile a euro 300,00 qualora sia prevista la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore).
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Quindi, a differenza dell’apprendistato al quale si accompagnano una serie di criticità quali, ad esempio, la limitazione alla risoluzione del contratto, la possibilità di incappare in accertamenti finalizzati a verificare la corretta applicazione della norma che possono a loro volta sfociare in un regime sanzionatorio e in un recupero contributivo, con il rapporto di tirocinio tutto questo non accade, proprio perché, per la natura stessa dell’istituto, questo non può, e non deve, essere utilizzato come forma surrettizia di lavoro subordinato. 

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