Tra questi due strumenti messi a
disposizione dall’ordinamento, le aziende prediligono di gran lunga il
tirocinio formativo come testimoniato dalle ricerche del Centro Studi Cnai che
confermano, con l’analisi delle prime statistiche dell’anno 2013, una netta
diminuzione degli apprendisti in azienda.
Infatti, in entrambe le tipologie il
datore di lavoro si impegna a fornire un addestramento professionale con la
particolarità che nel tirocinio, a differenza dell’apprendistato, il percorso
formativo non implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.Veniamo dunque alle tipologie di tirocinio regolamentate con le Linee Guida del 25 ottobre 2013 della Regione Lombardia.
Oltre ai tirocini curricolari è possibile attivare tirocini extracurricolari tra cui:
·
Tirocini
"formativi e di orientamento";
·
Tirocini
di "inserimento/reinserimento al lavoro";
·
Tirocini
formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di
soggetti disabili e persone svantaggiate ex lege n. 381/1991;
·
Tirocini
estivi di orientamento.
Sono previsti dei limiti di età, infatti
il tirocinio è rivolto a cittadini comunitari ed extracomunitari con almeno 15
anni di età, limite elevato a 16 anni per i tirocini formativi e di
orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.
Per l’entrata in vigore e la conseguente
possibilità di attivazione dei tirocini secondo i nuovi indirizzi è necessario
attendere 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono
i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la
normativa vigente alla data del loro avvio anche in caso di proroga.
Per qualsiasi soggetto, persona fisica o
giuridica, di natura pubblica o privata per poter ospitare un tirocinante è
necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
·
regolarità
con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
·
regolarità
con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
·
non
avere effettuato nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio
licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi
quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi
specifici accordi sindacali.
Sussistono anche dei limiti numerici,
infatti per i soggetti ospitanti la cui struttura si compone del solo titolare
o con risorse umane in numero non superiore a 5, è possibile attivare un solo
tirocinio per volta; nel caso di un numero di risorse compreso tra 6 e 20 se ne
possono attivare 2 mentre nel caso di un numero superiore a 20 si può arrivare
a totalizzare fino al 10% delle risorse in forza.
Viene designato un tutore sia per il
soggetto promotore che per il soggetto ospitante; in questo secondo caso deve
trattarsi di una persona in possesso di esperienze e competenze professionali
adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio e ciascun
tutore può accompagnare nel periodo di inserimento in azienda fino ad un
massimo di 3 tirocinanti.
Inoltre, i tutori in seno ai due
soggetti, ospitante e promotore, devono collaborare per pianificare lo
svolgimento dell’attività, per il monitoraggio e l’attestazione della stessa
unitamente alle competenze acquisite.
Per quanto riguarda le durate massime
dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono di 6 mesi per i tirocini
formativi e di orientamento e di 12 mesi per i tirocini di inserimento e
reinserimento.
Per la partecipazione al tirocinio è
corrisposta al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a euro 400,00 lordi
mensili (riducibile a euro 300,00 qualora sia prevista la corresponsione di
buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di
tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore).
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito
l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Quindi, a differenza dell’apprendistato al
quale si accompagnano una serie di criticità quali, ad esempio, la limitazione
alla risoluzione del contratto, la possibilità di incappare in accertamenti
finalizzati a verificare la corretta applicazione della norma che possono a
loro volta sfociare in un regime sanzionatorio e in un recupero contributivo,
con il rapporto di tirocinio tutto questo non accade, proprio perché, per la
natura stessa dell’istituto, questo non può, e non deve, essere utilizzato come
forma surrettizia di lavoro subordinato.
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