Il Ministro del Lavoro ha firmato, in
data 15 gennaio 2014, il decreto di approvazione del nuovo Codice di
comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
Tale documento definisce e focalizza
l’attenzione su regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite
all’attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente
aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
In particolare il documento codifica la
programmazione e la preparazione dell'attività ispettiva, le modalità di
accesso e di accertamento nonché il principio di collaborazione che, a sua
volta, si accompagna alla corretta informazione sulla normativa lavoristica il
tutto votato alla realizzazione di obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di
contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva,
utilizzando a tal fine l’autonomia riconosciuta all’Amministrazione, curando il
proprio aggiornamento professionale.
Il documento si apre ribadendo i doveri
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già contenuti nel
Codice di comportamento previsto per i lavoratori del pubblico impiego di cui
al D.P.R. n. 62/2013 e definendo poi i principi guida per un corretto e
uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue
funzioni.
Con l’art. 19, infatti, viene definito
un vero e proprio profilo deontologico a garanzia dell’interesse pubblico e
della tutela sociale del lavoro enfatizzando valori fondamentali quali
l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la
trasparenza attenendosi, ovviamente, a norme di onestà e integrità, astenendosi
tra l’altro da qualsivoglia azione arbitraria e trattamento preferenziale
garantendo, dunque, la parità di trattamento.
Inoltre, i rapporti tra il personale
ispettivo e i soggetti ispezionati devono essere improntati a principi di
collaborazione e rispetto, pertanto ferme restando le finalità e le esigenze
dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.
Inoltre, il personale ispettivo deve
astenersi dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro
il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporti
di frequentazione abituale a norma dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013,
trasmettendo all’ufficio di appartenenza apposita dichiarazione di
incompatibilità.
Passando all’analisi dei profili più
operativi definiti dal Codice in commento, si desume quanto segue:
-
Il
personale ispettivo, a norma dell’art. 4, osserva un programma di lavoro
redatto secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione, nel quale sono
contenute delle indicazioni da considerarsi quale ordine di lavoro suscettibile
di modifica solo previa autorizzazione;
-
L’indagine
ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere
tutte le informazioni e la documentazione inerente al soggetto da sottoporre a
controllo e avvalendosi, a tale scopo, delle banche dati, acquisendo ogni
informazione circa l’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla
situazione contributiva e assicurativa, mediante consultazione dei dati
presenti ad esempio su Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni
Obbligatorie Online e Cassetto Previdenziale;
-
Il
personale ispettivo deve obbligatoriamente qualificarsi al personale presente
sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della
tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo;
-
Il
soggetto ispezionato ha la facoltà di farsi assistere nel corso
dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 L. n.
12/1979 (Consulente del Lavoro) e l’assenza di tale professionista non è
comunque ritenuta ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva né ne
inficia la validità. Inoltre, in tale sede, il personale ispettivo verifica che
il professionista in questione sia in possesso di abilitazione, annotando gli
estremi di iscrizione all’albo e, in caso constati un esercizio abusivo della
professione di cui al succitato art. 1, provvede a darne immediata
comunicazione alle autorità competenti. In tale caso, il personale ispettivo
non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso;
-
L’art.
9, disciplinante le regole in materia di procedura ispettiva, sancisce che la
stessa debba concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo però conto
della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto
sottoposto a controllo, inoltre, in caso di accesso breve (cioè l’accesso
ispettivo finalizzato in via esclusiva all’accertamento dell’eventuale impiego
di lavoratori “in nero”), la verifica ispettiva può essere definita sulla base
della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante
dalla consultazione delle sopracitate banche dati ove non sia ravvisabile alcun
elemento indiziario di irregolarità.
Oltre a quanto sopra esposto, sono state
disciplinate anche l’acquisizione e l’esame di documenti non suscettibili di
verifica d’ufficio, l’acquisizione delle dichiarazioni di lavoratori e
rappresentanti a vario titolo degli stessi e la verbalizzazione del rapporto,
il tutto uniformato al principio di sostanzialità del comportamento piuttosto
che al mero adempimento formalistico, il quale, non è sempre espressione del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento