venerdì 24 gennaio 2014

APPROVATO IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

Il Ministro del Lavoro ha firmato, in data 15 gennaio 2014, il decreto di approvazione del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
Tale documento definisce e focalizza l’attenzione su regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all’attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
In particolare il documento codifica la programmazione e la preparazione dell'attività ispettiva, le modalità di accesso e di accertamento nonché il principio di collaborazione che, a sua volta, si accompagna alla corretta informazione sulla normativa lavoristica il tutto votato alla realizzazione di obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia riconosciuta all’Amministrazione, curando il proprio aggiornamento professionale.

Il documento si apre ribadendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già contenuti nel Codice di comportamento previsto per i lavoratori del pubblico impiego di cui al D.P.R. n. 62/2013 e definendo poi i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.
Con l’art. 19, infatti, viene definito un vero e proprio profilo deontologico a garanzia dell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro enfatizzando valori fondamentali quali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza attenendosi, ovviamente, a norme di onestà e integrità, astenendosi tra l’altro da qualsivoglia azione arbitraria e trattamento preferenziale garantendo, dunque, la parità di trattamento.
Inoltre, i rapporti tra il personale ispettivo e i soggetti ispezionati devono essere improntati a principi di collaborazione e rispetto, pertanto ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

Inoltre, il personale ispettivo deve astenersi dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale a norma dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, trasmettendo all’ufficio di appartenenza apposita dichiarazione di incompatibilità.

Passando all’analisi dei profili più operativi definiti dal Codice in commento, si desume quanto segue:
-         Il personale ispettivo, a norma dell’art. 4, osserva un programma di lavoro redatto secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione, nel quale sono contenute delle indicazioni da considerarsi quale ordine di lavoro suscettibile di modifica solo previa autorizzazione;
-         L’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente al soggetto da sottoporre a controllo e avvalendosi, a tale scopo, delle banche dati, acquisendo ogni informazione circa l’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante consultazione dei dati presenti ad esempio su Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie Online e Cassetto Previdenziale;
-         Il personale ispettivo deve obbligatoriamente qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo;
-         Il soggetto ispezionato ha la facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 L. n. 12/1979 (Consulente del Lavoro) e l’assenza di tale professionista non è comunque ritenuta ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva né ne inficia la validità. Inoltre, in tale sede, il personale ispettivo verifica che il professionista in questione sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione all’albo e, in caso constati un esercizio abusivo della professione di cui al succitato art. 1, provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tale caso, il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso;
-         L’art. 9, disciplinante le regole in materia di procedura ispettiva, sancisce che la stessa debba concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo però conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo, inoltre, in caso di accesso breve (cioè l’accesso ispettivo finalizzato in via esclusiva all’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”), la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle sopracitate banche dati ove non sia ravvisabile alcun elemento indiziario di irregolarità.


Oltre a quanto sopra esposto, sono state disciplinate anche l’acquisizione e l’esame di documenti non suscettibili di verifica d’ufficio, l’acquisizione delle dichiarazioni di lavoratori e rappresentanti a vario titolo degli stessi e la verbalizzazione del rapporto, il tutto uniformato al principio di sostanzialità del comportamento piuttosto che al mero adempimento formalistico, il quale, non è sempre espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

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