L’Inps, con circolare n. 176 del 18
dicembre 2013 e facendo seguito alle prime indicazioni fornite con la circolare
n. 49 del 29 marzo 2013, ha illustrato le modifiche introdotte nelle procedure
automatizzate relative al lavoro accessorio, in particolare per quanto concerne
il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio
connesso alla definizione di natura “meramente occasionale”.
Inoltre, con la circolare n. 177 del 19
dicembre 2013 l’Istituto ha illustrato le nuove modalità di invio della
comunicazione obbligatoria di inizio attività.
INTERVENTI PROCEDURALI RELATIVI AI
LIMITI ECONOMICI
Si ricorda che la nuova normativa sui
buoni lavoro, introdotta dal D.L. n. 76/2013 conv. in L. n. 99/2013, ha
modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica
il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui
riferire tale nuovo limite che rappresenta un elemento fondamentale per la
qualificazione delle prestazioni.
Infatti si prevede che il compenso
complessivamente percepito dal prestatore nel corso di un anno solare (nella predetta circolare viene precisato
che con l’accezione “anno solare” viene inteso come periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre) non possa essere superiore:
-
a
5.000,00 euro con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come
importo netto per il prestatore, pari a € 6.666,00 lordi;
-
a
2.000,00 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o
professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come
importo netto per il prestatore, pari a € 2.666,00 lordi;
-
a
3.000,00 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da
intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a € 4.000,00
lordi. (Attenzione:
non risulta, al momento, prorogata la possibilità per i titolari di indennità
di sostegno del reddito di poter fornire la propria attività nel 2014
attraverso il lavoro accessorio, nei limiti dei 3.000 euro netti interamente
cumulabili con il trattamento integrativo).
Il rispetto dei limiti economici
costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni
“accessorie” così come indicato dal MLPS con circolare n. 4 del 18 gennaio
2013, in considerazione delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un
superamento degli importi massimi previsti.
Alla luce di questo, le procedure
telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore
sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma,
sviluppando specifiche funzionalità che consentono di visualizzare i compensi
in capo sia al committente sia al lavoratore.
In considerazione del periodo
transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher
acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei
committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i
compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.
Gli estratti conto accessibili in
procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione
dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il
servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un
disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al
prestatore. Inoltre, i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso
del periodo di validità, pertanto, nel frattempo, il relativo compenso può non
essere presente nell’estratto conto del prestatore.
Rimane comunque fermo l’obbligo di
dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, con
riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora
incassati, nell’anno solare.
NUOVE
FUNZIONALITÀ E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ
Le nuove
funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e
dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i Servizi Online, nella sezione Lavoro Accessorio, all’interno del
sito www.inps.it.
-
Committenti: accedendo alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro (accesso con
PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto
Conto Prestatore, dove un committente potrà visionare i compensi lordi
totali percepiti dal prestatore in riferimento a tutti i committenti, specificando
l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore.
-
Delegati: sono disponibili tutte le funzionalità
descritte per i committenti, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN).
-
Prestatori: la nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà
al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi
lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per
accedere all’area dedicata nella sezione Prestatori basterà il proprio codice
fiscale ed un codice identificativo di un voucher.
Sarà visualizzabile anche l’elenco di
tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi
dell’Inps.
Come ribadito nella circolare Inps n.
177 del 19 dicembre 2013, le disposizioni in materia di lavoro accessorio
prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento, che i committenti, prima
dell’inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività,
indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del lavoratore, il
luogo di svolgimento della prestazione ed il periodo presunto di attività.
Fino ad ora, per i voucher cartacei
distribuiti dall’Inps, tale comunicazione era inviata all’Inail per fax o
tramite il sito, mentre per gli altri canali di distribuzione dei voucher
(tabaccai, banche, poste, procedura telematica) la stessa era trasmessa
direttamente all’Inps tramite contact center o il sito.
A partire dal 15 gennaio 2014 anche le
comunicazioni relative a voucher cartacei distribuiti dall’Inps dovranno essere
effettuate con i canali già attivi per le altre tipologie di buoni:
-
procedura
informatica del sito Inps, accessibile o con PIN o con codice fiscale e codice
di controllo del voucher;
-
contact
center al numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare;
-
sede
Inps.
Quindi, dalla data evidenziata, la
dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali
variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’Inps ed esclusivamente
con modalità telematica.
Dalla stessa data non saranno più
operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati, che saranno disattivati.
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