venerdì 31 gennaio 2014

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

L'INPS, con circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, informa della possibilità che il DURC possa essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

A seguito della disciplina, ad opera del  Decreto 13 marzo 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle modalità di attuazione del compendio normativo costituito dall’art. 13 bis c. 5 del D.L. n. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012 e  come modificato dall’articolo 31 c. 1 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale dispone che “Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9 c. 3-bis del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009 che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Con D.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Attualmente, considerando il sistema vigente in materia di DURC, il documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13 bis c. 5 D.L. n. 52/2012”, viene a costituire una tipologia specifica di rilascio del documento unico di certificazione contributiva, delineando un meccanismo che vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con tale procedimento, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 prot. 37/0018125, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già provveduto a fornire le prime precisazioni sulla materia.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).
In merito alla modalità di certificazione dei crediti,il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC” attraverso la quale verrà operata la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis,c. 5 D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012”.


Il Ministero del Lavoro ha comunque precisato che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

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