La L. n. 78/2014 ha
revisionato in maniera consistente l’istituto del diritto di precedenza collegato
al contratto a tempo determinato.

Considerevoli novità sono
state introdotte con riferimento alle lavoratrici in congedo di maternità.
Infatti, il periodo di congedo
di maternità fruito dalle lavoratrici e intervenuto nel corso di un contratto a
termine viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa
utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi.
Dall’analisi del dettano
normativo si evince che tale passaggio si applica solamente al diritto di
precedenza di
cui al comma 4 quater e non
anche per i lavoratori assunti per attività stagionali.
Alle lavoratrici di cui detto è,
inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
È opportuno sottolineare che
solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto
concorre quale periodo di attività lavorativa e che l'eventuale periodo successivo
alla cessazione del rapporto, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente
alla lavoratrice, non potrà essere conteggiato.
Per quanto riguarda, invece, il
diritto di precedenza previsto per le attività stagionali, si evidenzia come i
lavoratori assunti per lo svolgimento di queste attività maturano un diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore
di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza può
essere esercitato dal lavoratore se lo stesso ha manifestato la propria volontà
entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e
tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.
Tale diritto di precedenza, se
opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio
interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro,
quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente
lavoratore.
Il diritto di precedenza,
dunque, non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che
il rapporto intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di
tempo di dodici mesi precedenti alla
nuova assunzione. Per poter
invocare tale diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori, lo stesso
dovrà
dimostrare di aver palesato il
proprio interesse nei termini sopra descritti.
Ciò significa che non sarà
quindi il datore di lavoro a dover formalizzare l'interesse alla stipula di un
nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest'ultimo a doversi
attivare nei termini sopra descritti.
È infine previsto che il
diritto di precedenza debba essere espressamente richiamato nell'atto scritto
di apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.
368/2001.
Tale scelta cerca, infatti, di
sanare il contenzioso che si è venuto a creare con l'Inps nel corso degli
ultimi anni, alla luce di quanto previsto dalle novità introdotte dalla L. n.
92/2012 per la fruizione delle agevolazioni contributive.
L'Istituto, infatti, ha sempre
letto erroneamente il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo
determinato come un diritto che sorge ex lege, dimenticandosi che lo stesso potrà
essere fatto valere solamente a seguito di attivazione da parte del lavoratore.
Questo significa che, ai fini
del diritto di precedenza in analisi, il datore di lavoro, fino a che il
lavoratore non palesi espressamente l'interesse ad essere successivamente
riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è libero di instaurare un
rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo stesso lavoratore con agevolazioni
contributive, se presenti. Il discorso si ribalterebbe, ovviamente, nel caso in
cui il datore di
lavoro procedesse ad assumere
il lavoratore stesso, o altro lavoratore, con agevolazioni contributive successivamente
alla comunicazione di interesse del lavoratore ad una eventuale successiva
assunzione.
Non è possibile, come
prospettato dall'Inps, che un ipotetico diritto di precedenza, all'atto
dell'assunzione non ancora opzionato, inibisca il riconoscimento delle agevolazioni
contributive, poiché se non esiste alcuna manifestazione di volontà del
lavoratore, il datore di lavoro non ha alcun vincolo legale nei confronti dello
stesso e, pertanto, può reputarsi libero di assumere un diverso lavoratore
fruendo delle agevolazioni.