Con la circolare n. 80 del 25
giugno 2014, l’Inps ha illustrato le funzionalità della procedura automatizzata
di inquadramento contributivo dei datori di lavoro.
L’evoluzione tecnologica e
normativa consente di semplificare la procedura di inquadramento dei datori di
lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo
reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali
codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei
contributi dovuti; inoltre, il nuovo sistema è coerente con l’impianto
normativo definito dall’art. 49 della L. n. 88/89, che assegna all’Istituto il
potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
La procedura automatizzata di
inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono
l’attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di
riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata con i
dipendenti assunti.
In caso di svolgimento di
attività multiple, non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed
organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere
valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con
l’individuazione di quella primaria; da ciò deriva che l’inquadramento è di
regola unico ed è determinato appunto dall’attività prevalente; le altre
attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza,
assimilate alla stessa, dovranno seguirne il regime giuridico e contributivo.
Ciò tuttavia non impedisce,
nel caso in cui vengano svolte attività multiple, l’apertura di una posizione
per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività
secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia
funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti
inquadramenti previdenziali.
La nuova procedura di
iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi,
l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di
presentazione della domanda.
È bene notare che alcune
attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la
specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle
modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi,
l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
La nuova procedura
automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro
l’inquadramento previdenziale sulla base
dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario,
sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso la compilazione di
un questionario, personalizzato in base all’attività indicata.
L’innovazione in argomento,
quindi, attiene anche ai rapporti tra l’Istituto e i datori di lavoro e i loro
intermediari che, in tal modo, diventano soggetti che partecipano in maniera
diretta alla formazione del provvedimento di inquadramento.
Resta immutato il
potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni.
Tutte le iscrizioni effettuate
mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte
a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato. In caso di
esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato.
Qualora, invece, l’esito dei
controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede
competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il
datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
Nel caso in cui
l’inquadramento sia stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che
non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l’inquadramento sulla base
delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso,
infatti, l’inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che
non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento
dell’Istituto sulla classificazione di quella determinata attività.
Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20
dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell’11 marzo 2008 è stata adottata, a
livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata
ad assolvere all’esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento
unica a livello mondiale.
A livello nazionale, detta
nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata
dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle
attività economiche.
Per individuare correttamente
il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l’INPS deve essere
sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio
possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del
datore di lavoro.
La classificazione ATECO 2007,
ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento
previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall’ISTAT (es.
i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente
dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc…).
In tal caso, nel manuale allegato, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è
stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo
dell’INPS (Sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”).
L’inquadramento attribuito
dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89, è codificato con
il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:
•la prima cifra identifica il
settore di attività;
•la seconda e terza cifra
identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es:
tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.);
•la quarta e la quinta cifra
identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio
esercitate nell’ambito della classe.
Qualora, in relazione a
specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all’interno
di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene
contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi,
all’interno del manuale, in corrispondenza di un’attività economica viene
riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai
fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.
Con la circolare n. 172 del
31/12/2010 è stato introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva.
Al riguardo, in considerazione
delle disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in
ragione delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di
lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai
fini previdenziali e assistenziali, si evidenzia che il principio dell’unicità
della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma
deve intendersi come obbligatorio.
Per consentire, tuttavia, un
graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell’unicità
della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al
31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno
registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle
quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali
diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole)
secondarie.
In caso di mancato
adempimento, le Sedi cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie
aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria.
Si fa presente, ad ogni modo,
che non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che
siano sospese durante il periodo transitorio.
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