sabato 5 luglio 2014

INPS: MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI DI LAVORO, ISTRUZIONI PER L’USO

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014, l’Inps ha illustrato le funzionalità della procedura automatizzata di inquadramento contributivo dei datori di lavoro.
L’evoluzione tecnologica e normativa consente di semplificare la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti; inoltre, il nuovo sistema è coerente con l’impianto normativo definito dall’art. 49 della L. n. 88/89, che assegna all’Istituto il potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono l’attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.
In caso di svolgimento di attività multiple, non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria; da ciò deriva che l’inquadramento è di regola unico ed è determinato appunto dall’attività prevalente; le altre attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate alla stessa, dovranno seguirne il regime giuridico e contributivo.
Ciò tuttavia non impedisce, nel caso in cui vengano svolte attività multiple, l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali.
La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda.
È bene notare che alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
La nuova procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l’inquadramento previdenziale  sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata.
L’innovazione in argomento, quindi, attiene anche ai rapporti tra l’Istituto e i datori di lavoro e i loro intermediari che, in tal modo, diventano soggetti che partecipano in maniera diretta alla formazione del provvedimento di inquadramento.
Resta immutato il potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato. In caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato.
Qualora, invece, l’esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
Nel caso in cui l’inquadramento sia stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, l’inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento dell’Istituto sulla classificazione di quella determinata attività.
 Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008  dell’11 marzo 2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all’esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale.
A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.
Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l’INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore di lavoro. 
La classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall’ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc…). In tal caso, nel manuale allegato, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell’INPS (Sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”).
L’inquadramento attribuito dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:
•la prima cifra identifica il settore di attività;
•la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.);
•la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell’ambito della classe.
Qualora, in relazione a specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all’interno del manuale, in corrispondenza di un’attività economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.

Con la circolare n. 172 del 31/12/2010 è stato introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva.
Al riguardo, in considerazione delle disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, si evidenzia che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio.
Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell’unicità della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, le Sedi cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria.

Si fa presente, ad ogni modo, che non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano sospese durante il periodo transitorio.

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