sabato 12 luglio 2014

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI ALCUNE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, con la quale fornisce le indicazioni operative circa l’incostituzionalità, per contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, di alcune sanzioni per violazioni alle norme in materia di orario di lavoro, prevista dalla sentenza n. 153 del 21 maggio 2014 della Corte Costituzionale.
L’illegittimità riguarda il sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:

·         durata massima dell’orario di lavoro;
·         riposo giornaliero;
·         riposo settimanale;
·         ferie annuali

La sentenza, in particolare, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art.1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/2004, nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“.
Inoltre, l’illegittimità attiene esclusivamente alla disciplina in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008.
In considerazione di tutto ciò, le indicazioni ministeriali attengono alle sanzioni riferite alle violazioni connesse a tale arco temporale (dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008), senza interessare le successive modifiche legislative.
La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.
Negli altri casi, le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all’articolo 27 della legge n. 370/1934.

Nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con conseguente intangibilità degli atti adottati; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” salvo, evidentemente , le situazioni non ancora definite nel merito.

Nessun commento:

Posta un commento