La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
pubblicato la lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, con la quale
fornisce le indicazioni operative circa l’incostituzionalità, per contrasto con
l’articolo 76 della Costituzione, di alcune sanzioni per violazioni alle norme
in materia di orario di lavoro, prevista dalla sentenza n. 153 del 21 maggio
2014 della Corte Costituzionale.
L’illegittimità riguarda il
sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:
·
durata massima dell’orario di lavoro;
·
riposo giornaliero;
·
riposo settimanale;
·
ferie annuali
La sentenza, in particolare,
ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta
nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2003, nel
testo introdotto dall’art.1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n.
213/2004, nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio
sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il
legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso
(…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi“.
Inoltre, l’illegittimità
attiene esclusivamente alla disciplina in vigore dal 1° settembre 2004 al 24
giugno 2008.
In considerazione di tutto
ciò, le indicazioni ministeriali attengono alle sanzioni riferite alle
violazioni connesse a tale arco temporale (dal 1° settembre 2004 al 24 giugno
2008), senza interessare le successive modifiche legislative.
La perdita di efficacia della
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle
situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non
investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti
amministrativi definiti, oppure nei casi di decorrenza del termine di
prescrizione o dal verificarsi di decadenze.
Negli altri casi, le Direzioni
territoriali del lavoro (DTL) dovranno provvedere a rideterminare gli importi
scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art.
9 del R.D.L. n. 692/1923 e all’articolo 27 della legge n. 370/1934.
Nei casi in cui il
procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso (verbali già pagati,
ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di
contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione
degli effetti della sentenza in esame, con conseguente intangibilità degli atti
adottati; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, “quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione” salvo, evidentemente , le
situazioni non ancora definite nel merito.
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