Con la sentenza n. 12890 del 9
giugno 2014 ha rilevato che il datore di lavoro il quale non riceva la
richiesta di tentativo di conciliazione entro i 60 giorni successivi al
licenziamento non deve ritenere decaduto il diritto all'impugnativa, in quanto non
rileva che la richiesta sia stata portata a sua conoscenza, ma che la stessa
sia stata regolarmente presentata alla competente commissione di conciliazione.
Già la Corte di Appello aveva
sottolineato che ai fini tempestività dell'impugnativa del licenziamento era
sufficiente la richiesta effettuata, nel termine di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966,
alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale
del lavoro dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel ricorrere per Cassazione,
la società resistente sul punto chiedeva alla suprema Corte se, ai sensi
dell'art. 410 c. 2 cpc la richiesta di esperimento del tentativo di
conciliazione, non comunicata al datore di lavoro, sia inidonea a sospendere la
decadenza prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, Legge 604/1966 e, nel caso di
specie, dell'art. 5 n. 3 L. n. 223/1991 e, pertanto, se la mancata comunicazione
della richiesta di conciliazione al datore di lavoro nel termine di 60 giorni
dalla comunicazione del licenziamento comporti la decadenza dal diritto di impugnare
il recesso in assenza di altre idonee comunicazioni.
In merito, la Cassazione si è
espressa dando risposta negativa.
Infatti la stessa Corte già
con sentenza n. 17231 del 22 luglio 2010, nel confermare quanto già sancito con
sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006, ha affermato il principio, qui ribadito,
che alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme
applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento,
non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza
del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso
pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i 60 giorni previsti dall'art.
6 della L. n. 604/1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in
quanto, ai sensi dell'art. 410 cpc, secondo comma, il predetto termine, di
natura processuale con riflessi di natura sostanziale, si sospende a partire
dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di
conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la
Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla
sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del
lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il
tentativo di conciliazione.
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