sabato 19 luglio 2014

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: COSA ACCADE QUANDO LA RICHIESTA NON PERVIENE AL DATORE DI LAVORO ENTRO 60 GIORNI DAL LICENZIAMENTO?

Con la sentenza n. 12890 del 9 giugno 2014 ha rilevato che il datore di lavoro il quale non riceva la richiesta di tentativo di conciliazione entro i 60 giorni successivi al licenziamento non deve ritenere decaduto il diritto all'impugnativa, in quanto non rileva che la richiesta sia stata portata a sua conoscenza, ma che la stessa sia stata regolarmente presentata alla competente commissione di conciliazione.
Già la Corte di Appello aveva sottolineato che ai fini tempestività dell'impugnativa del licenziamento era sufficiente la richiesta effettuata, nel termine di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966, alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel ricorrere per Cassazione, la società resistente sul punto chiedeva alla suprema Corte se, ai sensi dell'art. 410 c. 2 cpc la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, non comunicata al datore di lavoro, sia inidonea a sospendere la decadenza prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, Legge 604/1966 e, nel caso di specie, dell'art. 5 n. 3 L. n. 223/1991 e, pertanto, se la mancata comunicazione della richiesta di conciliazione al datore di lavoro nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento comporti la decadenza dal diritto di impugnare il recesso in assenza di altre idonee comunicazioni.
In merito, la Cassazione si è espressa dando risposta negativa.


Infatti la stessa Corte già con sentenza n. 17231 del 22 luglio 2010, nel confermare quanto già sancito con sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006, ha affermato il principio, qui ribadito, che alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i 60 giorni previsti dall'art. 6 della L. n. 604/1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410 cpc, secondo comma, il predetto termine, di natura processuale con riflessi di natura sostanziale, si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.

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