domenica 27 luglio 2014

IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 78/2014

La L. n. 78/2014 ha revisionato in maniera consistente l’istituto del diritto di precedenza collegato al contratto a tempo determinato.
Il comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che "il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".
Considerevoli novità sono state introdotte con riferimento alle lavoratrici in congedo di maternità.
Infatti, il periodo di congedo di maternità fruito dalle lavoratrici e intervenuto nel corso di un contratto a termine viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi.
Dall’analisi del dettano normativo si evince che tale passaggio si applica solamente al diritto di precedenza di
cui al comma 4 quater e non anche per i lavoratori assunti per attività stagionali.
Alle lavoratrici di cui detto è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
È opportuno sottolineare che solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo di attività lavorativa e che l'eventuale periodo successivo alla cessazione del rapporto, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà essere conteggiato.
Per quanto riguarda, invece, il diritto di precedenza previsto per le attività stagionali, si evidenzia come i lavoratori assunti per lo svolgimento di queste attività maturano un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore se lo stesso ha manifestato la propria volontà entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.
Tale diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore.
Il diritto di precedenza, dunque, non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che il rapporto intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di tempo di dodici mesi precedenti alla
nuova assunzione. Per poter invocare tale diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori, lo stesso dovrà
dimostrare di aver palesato il proprio interesse nei termini sopra descritti.
Ciò significa che non sarà quindi il datore di lavoro a dover formalizzare l'interesse alla stipula di un nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest'ultimo a doversi attivare nei termini sopra descritti.

È infine previsto che il diritto di precedenza debba essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale scelta cerca, infatti, di sanare il contenzioso che si è venuto a creare con l'Inps nel corso degli ultimi anni, alla luce di quanto previsto dalle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 per la fruizione delle agevolazioni contributive.
L'Istituto, infatti, ha sempre letto erroneamente il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato come un diritto che sorge ex lege, dimenticandosi che lo stesso potrà essere fatto valere solamente a seguito di attivazione da parte del lavoratore.
Questo significa che, ai fini del diritto di precedenza in analisi, il datore di lavoro, fino a che il lavoratore non palesi espressamente l'interesse ad essere successivamente riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è libero di instaurare un rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo stesso lavoratore con agevolazioni contributive, se presenti. Il discorso si ribalterebbe, ovviamente, nel caso in cui il datore di
lavoro procedesse ad assumere il lavoratore stesso, o altro lavoratore, con agevolazioni contributive successivamente alla comunicazione di interesse del lavoratore ad una eventuale successiva assunzione.

Non è possibile, come prospettato dall'Inps, che un ipotetico diritto di precedenza, all'atto dell'assunzione non ancora opzionato, inibisca il riconoscimento delle agevolazioni contributive, poiché se non esiste alcuna manifestazione di volontà del lavoratore, il datore di lavoro non ha alcun vincolo legale nei confronti dello stesso e, pertanto, può reputarsi libero di assumere un diverso lavoratore fruendo delle agevolazioni.

Nessun commento:

Posta un commento