domenica 5 ottobre 2014

BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.       DATORI DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2.       LAVORATORI: giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto;
3.       RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta:
-        per le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi);
-        per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato;
-        per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-        per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.       AMBITO TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere;
5.       IMPORTO DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:

A) assunzione a tempo determinato(anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€ per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;

C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione): incentivo pari a 1.500 € per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta; 

6.     CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente  l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

7.       PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-        il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-        la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente in modalità telematica che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.


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