Con la nota n. 16920 del 9
ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito
all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L.
138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi
dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata
sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come
documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto
tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770
prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro
autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta
nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro
"in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di
lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal
caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Con riferimento al suddetto
contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale
dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il
personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione
utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale
documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente
all'accertamento.
Si rammenta anche che il
lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per
l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di
considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista
laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine
di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.
In merito, la menzionata
circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità
della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la
prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia
riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento
ispettivo.
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