venerdì 19 ottobre 2012
venerdì 12 ottobre 2012
COMUNICAZIONI INAIL ESCLUSIVAMENTE ONLINE: LE SCADENZE
Nel programma stabilito dall’Inail per il passaggio
definitivo all’invio delle comunicazioni esclusivamente tramite procedura
telematica, sono previste quattro tappe: Ottobre 2012; Dicembre 2012; Aprile
2013; Giugno 2013.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare
la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia
dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già
denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più
di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di
lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri
casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare
all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e
contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di
dimenticanza.
I più importanti adempimenti che verranno resi obbligatoriamente
telematici in ciascuna data sono i seguenti:
Ottobre 2012 (il giorno
esatto verrà comunicato successivamente) il passaggio all’utilizzo obbligatorio
dei servizi telematici riguarderà:
ü
Istanza riduzione contributiva per l’assicurazione
dei lavoratori agricoli;
ü
Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro
temporaneo;
ü
Denuncia di iscrizione polizza speciale
facchini.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare
la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia
dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già
denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più
di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di
lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri
casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare
all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e
contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di
dimenticanza.
Dicembre 2012 diventeranno
esclusivamente on line:
ü
domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa
dopo il primo biennio di attività;
ü
presentazione ricorsi in materia di tariffe dei
premi;
ü
richiesta di DURC;
ü
domanda per la riduzione del tasso medio di
tariffa nei primi due anni di attività.
Aprile 2013 gli
adempimenti effettuabili solo telematicamente saranno molti. Elenchiamo qui di
seguito i più significativi:
ü
apertura e chiusura di nuova PAT;
ü
apertura e cessazione di un nuovo rischio;
ü
varie comunicazioni inerenti le polizze
artigiane (entrata o cessazione di un soggetto, nuova lavorazione e variazione
incidenze);
ü
le più importanti variazioni “formali”: sede
lavori, legale rappresentante, ragione sociale.
Giugno 2013
l’obbligo telematico riguarderà infine:
ü
denuncia nominativa soci, collaboratori,
coadiuvanti artigiani e non artigiani;
ü
le varie denunce riguardanti le polizze RX;
ü
le istanze di rimborso;
ü
stanze di riduzione tasso supplementare
silicosi\asbestosi;
ü
vi sarà altresì l’obbligo di inviare telematicamente
le denunce di infortunio e di malattia professionale.
venerdì 5 ottobre 2012
LE FAQ DEL MINISTERO SULLA SANATORIA
Il Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali ha
pubblicato le risposte
alle Faq giunte in
materia di sanatoria del lavoro
irregolare per i
lavoratori extracomunitari.
Ecco i responsi
di maggior interesse:
ü
il datore di lavoro domestico che regolarizza
può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle
famiglie che ne fanno parte;
ü
può presentare la domanda di emersione anche lo
straniero con lo status di rifugiato
o quello di
protezione sussidiaria in
possesso del relativo
titolo di soggiorno;

ü
non può essere espulso lo straniero nei cui
confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei
casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di
prevenzione del terrorismo;
ü
l’esito positivo del procedimento di emersione
comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;
ü
la comunicazione di convocazione presso lo
sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;
ü
la
comunicazione di ospitalità
o la cessione
di fabbricato alle
autorità di pubblica sicurezza da
parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero
destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
venerdì 28 settembre 2012
ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata
L’INPS,
con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di
tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare
e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla
Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal
computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini
dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.
venerdì 14 settembre 2012
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO
La
Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla
disciplina dell’associazione in partecipazione.
Questa
disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di
associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e
certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.
La
prima importante novità riguarda la limitazione
(massimo 3 unità) al numero degli
associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui
essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:
ü coniugale;
ü di parentela entro il
terzo grado;
ü di affinità entro il
secondo grado.
Qualora
non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata,
la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con
tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e
lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Questa
disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di
associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e
certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.
La
seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo
prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato:
ü qualora instaurati o
attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare;
ü qualora instaurati o
attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare
all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto
dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;
ü qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
venerdì 7 settembre 2012
15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Il decreto
n.137 del 7 agosto, relativo alla riforma
degli ordinamenti professionali, è stato pubblicato sulla G.U.
n.189 in data 14 agosto. Il decreto, che entrerà in
vigore dal 15 agosto 2012, riguarda le attività
professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione
a ordini o collegi subordinatamente al possesso
di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Il decreto
prevede:
ü
il libero accesso alle professioni
regolamentate, previa esecuzione dell’esame
di Stato. Sono
vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali non
fondate su dati certi
inerenti al possesso
o al riconoscimento dei
titoli previsti dalla
legge per la
qualifica e l'esercizio
professionale, o alla
mancanza di condanne
penali o disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse
limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con
attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del
territorio dello Stato,
attraverso previsioni deontologiche, a eccezione dell’esercizio delle funzioni
notarili;
ü
la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare
il proprio studio e l’attività esercitata
con ogni mezzo
per assolvere alla
funzione informativa riguardo all’attività svolta,
alle specializzazioni, ai
titoli posseduti attinenti
alla professione, alla struttura
dello studio professionale
e ai compensi
richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere
funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;
ü
l’obbligo
per tutti i
professionisti di stipulare
una polizza assicurativa
a copertura di eventuali
danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Gli estremi
della polizza e il relativo massimale devono essere resi noti
al cliente al
momento dell’assunzione dell’incarico. Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa
è previsto un anno di tempo dall’entrata
in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione;

ü
l’obbligo
di svolgere per
18 mesi il
tirocinio professionale teorico-pratico presso un
professionista iscritto all’albo
almeno da 5
anni. Il medesimo professionista affidatario non può
assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti
sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei
professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Il tirocinio può
anche consistere nella
frequenza a corsi
di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;
ü
l’obbligo di formazione continua per i
professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio
nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e condizioni
per l'assolvimento dell'obbligo
di aggiornamento da
parte degli iscritti e per
la gestione e
l'organizzazione
dell'attività di aggiornamento
a cura di ordini,
collegi territoriali, associazioni
professionali e soggetti autorizzati; i requisiti minimi
nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo
professionale;
ü
norme
specifiche per gli
avvocati: l’avvocato deve
avere un domicilio professionale nell'ambito del
circondario di competenza territoriale dell'ordine presso
cui è iscritto, salva
la facoltà di
avere ulteriori sedi
di attività in
altri luoghi del territorio
nazionale. Il tirocinio
forense può essere
svolto anche presso l’Avvocatura
nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno
6 mesi presso un avvocato.
Il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto
del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato
presso gli uffici giudiziari.
venerdì 3 agosto 2012
LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITA' DI CANTIERE - PRESUNZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il
Ministero del Lavoro con la circolare n.16 del 4 luglio 2012 fornisce
delle indicazioni ai propri ispettori in materia di veridicità dei rapporti di
lavoro autonomo all'interno dei cantieri edili.


Il
Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che
porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti
di lavoro subordinato, ossia:
-
assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi
di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;
-
monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;
-
svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali,
legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in
cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono
esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera
e dell'impiantistica).
Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno
alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro
autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane
dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura,
carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle
macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.
L'ispettore
contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti
evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e
mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione
delle sanzioni.
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