giovedì 17 gennaio 2013

NUOVE DETRAZIONI FIGLI A CARICO

La Legge di Stabilità 2013 modifica gli importi del sistema di detrazioni per figli a carico: a decorrere dal 1° gennaio 2013  la detrazione è aumentata a € 950,00 per ciascun figlio,  €  1.220,00  per  ciascun  figlio  di  età  inferiore  a  tre anni. 
 Le  predette detrazioni  sono  aumentate  di  un  importo  pari  a  €  400,00  per  ogni  figlio portatore di handicap (€ 1.350,00 e 1.620,00, in base all’età del figlio).

venerdì 11 gennaio 2013

ASPI DOPO LA LEGGE DI STABILITA'

Il contributo in caso di licenziamento (Art.1,co.250)

La Legge di stabilità rettifica la disciplina del contributo ASpI in caso di licenziamento. Variando il comma 31 della L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), innanzi tutto viene stabilito che il contributo è dovuto solo se l’interruzione del rapporto si è verificata per le causali che darebbero diritto all'ASpI, indipendentemente dal requisito contributivo.
Mutano anche le regole per la determinazione del contributo: è pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di ASpI (prima per il trattamento iniziale ASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque è avvenuta la restituzione del contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato prevista in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Proroga riduzione contributiva per le agenzie di somministrazione (Art.1,co.250)

Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la riduzione al 2,6% del contributo, attualmente pari al 4%, sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori con contratto a tempo determinato per l’esercizio della somministrazione, per il finanziamento di interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché di sostegno al reddito.

LEGGE DI STABILITA' 2013: le novità per il mondo del lavoro

La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n.228 - G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n.212) introduce una serie di importanti novità per la gestione dei rapporti di lavoro e l’amministrazione del personale, che vanno dalla possibilità di usufruire del congedo parentale a ore al ritocco del contributo ASpI in caso di licenziamento, alla proroga al 30 giugno per le microimprese del termine per autocertificare la valutazione dei rischi ed altro ancora.
Nei prossimi articoli riepilogheremo le principali misure lavoristiche, con il relativo riferimento alla Legge di Stabilità.

venerdì 21 dicembre 2012

LO STUDIO PASERIO AUGURA UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO


Si coglie l'occasione per comunicare che le pubblicazioni riprenderanno dal 07/01/2013.

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI AL 15 FEBBRAIO 2013


Il Ministero del Lavoro, con nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, illustra le novità in materia di collocamento obbligatorio, dopo le modifiche apportate dalla Riforma Fornero, ponendo particolare attenzione ai criteri di computo della quota di riserva e alle esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.

Per quanto riguarda i soggetti che non devono essere computati nell’organico aziendale, il Ministero precisa che:

ü  per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni caso, quelli titolari di contratto a termine con durata inferiore a 6 mesi;

ü  l’individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;

ü  i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non sono computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico dell’utilizzatore;

ü  i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;

ü  tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;

ü  i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L’esclusione riguarda inoltre i lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei materiali.

venerdì 14 dicembre 2012

ULTIME NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE

Con circolare n. 27 del 7 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, degli intervalli da rispettare in una successione di contratti a termine tra le stesse parti, aumentati dalla recente Riforma del Lavoro a 60 e 90 giorni (a seconda che il primo contratto abbia durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).

La materia è stata infatti oggetto di recenti modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la possibilità di ridurre gli intervalli a 20 e 30 giorni per:

ü  le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63:

ü  in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello, anche aziendale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha richiesto un’interpretazione in chiave sistematica, in quanto la Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e prevista solo per particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l’inizio di una nuova attività).

In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte della contrattazione collettiva è così composto:

ü  la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (o, in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione degli intervalli;

ü  analogamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può comunque disporre ulteriori riduzioni degli intervalli (con il limite minimo di 20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del Ministero.

Sempre in merito al contratto a termine, il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le modalità di comunicazione della prosecuzione dell’attività lavorativa, scaduto il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.

Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto inizialmente fissato, con la compilazione del campo “Proroga”, alla comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che:

ü  a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M.) si utilizzerà il vecchio campo proroga;

ü  a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo modello Unilav, che prevede il nuovo campo “prosecuzione di fatto”.

Infine, il Ministero ha precisato nell’interpello n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato, possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di riduzione degli intervalli.

venerdì 7 dicembre 2012

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712

Entro il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per cento.

L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:

ü in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;

ü a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo 1713.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna “importi a credito compensati”, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.