Circolare INPS n. 126 del 24 settembre 2010
A Circolare INPS n. 126/2010 ha dettato le nuove decorrenze riguardanti le prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia e trattato tutte le novità introdotte in materia previdenziale da parte della Legge n. 122/ 2010, di conversione del D.L. 78/2010.
In primis la Circolare stabilisce che le nuove decorrenze troveranno applicazione solo ed esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011; sono esclusi quindi dall’ambito di applicazione tutti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro l 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento.
La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla Legge 122/2010, si applica, a decorrere dall’anno 2011:
- ai soggetti che maturano “il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con Legge 102/2009, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego”;
- ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’art. 1, comma 6 della L. 243/2004, con età inferiori a quelle indicate al comma 1;
- ai soggetti che maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
Dall’applicazione della nuova disciplina rimangono esclusi, e quindi troveranno applicazione le vecchie regole, i soggetti che accedono alla pensione di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 e le lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
In particolare le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, continuano ad applicarsi nei seguenti casi:
- maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola;
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, in relazione ad alcuni profili professionali specifici;
- lavoratori collocati in mobilità breve (ex artt. 4 e 24, legge n. 223/1991) nel limite di 10 mila unità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 nel limite di 10 mila unità;
- sempre nel limite di 10 mila unità, lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010) risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni, ecc..) di cui all’art. 2, comma 28, legge n. 662/1996.
Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, questi sono differenziati a seconda che si tratti di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia.
I requisiti per la pensione di vecchiaia per il 2011 sono i seguenti:
- 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne (61 anni di età per le donne appartenenti al settore pubblico);
- minimo contributivo di 20 anni;
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Per la pensione di anzianità invece, i requisiti sono i seguenti:
- quota (cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) di 96 con l’età di 60 anni per i lavoratori dipendenti e di 97 con età di 61 per i lavoratori autonomi;
- minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica;
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Dal 1° gennaio 2011, la pensione, sia essa di anzianità o di vecchiaia, decorre:
- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata).
E’ importante inoltre sottolineare che esiste sempre l’obbligo della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per ottenere al diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, mentre lo stesso obbligo non vi è per i lavoratori autonomi.
Queste in sintesi le altre novità introdotte:
- per gli autorizzati ai versamenti volontari, l’INPS ha stabilito che limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, prima del 1° marzo 2004, termine poi esteso al 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria; tali lavoratori continueranno ad usufruire del previdente sistema delle decorrenze soltanto nel caso in cui la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità;
- pensioni per totalizzazione dei periodi assicurativi: viene stabilito che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi si applicano le stesse decorrenze fissate per le pensioni dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Ivs;
- alle prestazioni di invalidità civile e di invalidità a carattere previdenziale viene esteso l’istituto della “rettifica”: ciò significa che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte, a meno che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato
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