giovedì 24 marzo 2011

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE E PER MALATTIA

La contribuzione figurativa è una contribuzione fittizia, riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
 Tale contribuzione figurativa può essere “a copertura”, quando intervenga a sostituire la retribuzione completamente mancante, oppure “ad integrazione”, quando sia finalizzata a ricostituire l’integrità di una retribuzione decurtata a causa dell’evento considerato; nel settore agricolo poi è stata individuato un terzo tipo definito “ad incremento”.
La differenza tra i tre tipi consiste nel diverso sistema di determinazione del  valore retributivo.

1)      SERVIZIO MILITARE
Sono accreditabili i periodi di prestazione di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle Forze armate italiane, compresa l’Arma dei carabinieri, sia in tempo di pace che di guerra, o di prestazione di servizi equiparati al servizio militare. Per quanto riguarda i periodi accreditabili, anche a seguito di congedo, sono i seguenti:
-          licenze illimitate o straordinarie in attesa di disposizioni concesse nel corso o al termine della seconda guerra mondiale , comprese quelle relative a periodi successivi all’8 settembre 1943;
-          licenze coloniali;
-          licenze straordinarie in attesa di abbreviazione di ferma;
-          licenze di convalescenza, anche se dovute ad infermità non dipendenti da causa di servizio;
-          licenze illimitate in attesa di nomina a ufficiale di completamento;
-          licenze straordinarie o speciali senza assegni  di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:
-          detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
-          licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
-          diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
-          assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
-          licenza concessa per motivi privati o a domanda;
-          servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria).
Sono inoltre accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, determinati periodi, quali per esempio: il servizio sostitutivo civile, il servizio militare non armato, la partecipazione alle formazioni partigiane successiva all’8 settembre 1943 in qualità di partigiano/combattente, il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “Vigile ausiliario”, ecc... .
L’accredito della contribuzione figurativa spetta, quindi, esclusivamente per i periodi di servizio militare effettivo e per quelli considerati tali dall’autorità militare: sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziali, i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, e quelli ad esso equiparati. La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione.
Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio versato, in epoca precedente o successiva al periodo di servizio militare o equiparato; tale contributo è considerato valido anche se conseguito in base ad un rapporto di lavoro all’estero purché in Paese UE o convenzionato con l’Italia.
Non è comunque possibile  utilizzare il medesimo periodo di servizio militare per più forme di previdenza obbligatorie e in ogni caso è necessario tenere presente che il periodo di servizio militare non può coincidere temporalmente con un periodo di contribuzione obbligatoria presso una qualsiasi delle forme di previdenza.
I contributi accreditabili sono utili per determinare:
-          il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale;
-          il diritto alle prestazioni antitubercolari;
-          il diritto all’indennità di disoccupazione.

2)      MALATTIA
Sono accreditabili figurativamente i periodi di inabilità temporanea al lavoro per:
-          malattia indennizzata o tempestivamente accertata come tale;
-          malattia professionale;
-          infortunio sul lavoro;
-          malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
-          malattia che non da luogo ad indennizzo.
Non possono essere accreditati singoli periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, anche se l’evento determini in seguito postumi di inabilità permanente. Durante la vita lavorativa, fino al 31 dicembre 1996 è stato possibile accreditare, in tutto, un massimo di 52 settimane per malattia o infortunio; l’accredito figurativo per l’assenza di malattia dal 1° gennaio 1997 ha cominciato a salire di due mesi ogni tre anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi, dal 2009.
E’ possibile scegliere quali delle settimane di assenza di lavoro per malattia far valere ai fini della pensione nel caso che, in totale, esse eccedano il limite.
Condizione per l’accredito è l’esistenza di almeno un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo di malattia; il contributo è valido anche se non è stato effettivamente versato, quando risulti dovuto e non sia caduto in prescrizione al momento della presentazione della domanda di accredito. La domanda di accredito figurativo deve essere presentata all’atto della richiesta della prestazione pensionistica.
I contributi figurativi per malattia e infortunio a copertura sono utili per il diritto e la misura della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità nei confronti della quale sono utili solo ai fini della misura.

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