martedì 1 marzo 2011

L’INPS SI COORDINA CON IL LIBRO UNICO DEL LAVORO: DAL 2011 ESISTERA’ UN’UNICA MATRICOLA

INPS – Circolare n. 172 del 31 dicembre 2010

Alla fine del 2010 l’INPS ha emesso la Circolare n. 172 che riveste un’importanza fondamentale poiché rivoluziona i rapporti con l’Istituto relativamente alla gestione delle sedi. Con il testo in commento l’INPS fa nascere l’unicità della posizione contributiva aziendale e da indicazioni innovative relativamente all’apertura delle posizioni contributive aziendali e di accentramento dei relativi adempimenti.

Dalle disposizioni fornite dall’Inps si apprende che in considerazione del fatto che le imprese, anche se in presenza di una pluralità di unità operative, gestiscono unitariamente gli adempimenti in materia di lavoro, gestione delle paghe e dei contributi, compresi la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali, appare, dunque, opportuno, prevedere che la gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su di un’unica posizione contributiva.

Quindi dal 31 dicembre 2010 un datore di lavoro avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio di un numero di matricola, esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti e solo esclusivamente in modalità tematica, utilizzando uno dei due canali previsti:
-          nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;
-          nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Istituto.
-         
Tutto questo è stato possibile perché si sono create tutte le condizioni per dare avvio al processo di telematizzazione esclusiva delle domande di servizio: quindi a partire dalla data di pubblicazione della Circolare in commento il previsto modello DM68 (codice SC06) è abrogato.

Fino all’emanazione della Circolare n. 172 relativamente alle procedure per l’apertura delle posizioni assicurative erano stati indicati i criteri sulla competenza territoriale per l’accensione delle matricole ed era stata fornita una disamina di alcuni casi particolari per i quali era previsto l’utilizzo di distinte posizioni aziendali; tali norme si intendono abrogate e pertanto la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro si trovi, successivamente, a costituire nuove unità produttive, intese come i luoghi dove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.

Il datore di lavoro che si trovi quindi in tali circostanze non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

Restano comunque in vigore le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali per le quali sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali; pertanto si continueranno ad avere posizioni distinte nei seguenti casi:
-          datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
-          datore di lavoro che svolge attività caratterizzante da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;
-          imprese armatoriali;
-          imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
-          agenzie di somministrazione: queste in particolare a partire dal periodo di paga gennaio 2011, dovranno avere due posizioni, una per i lavoratori somministrati ed un’altra per il personale assunto per il funzionamento della struttura.
I datori di lavoro poi che sono già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare su una sola posizione contributiva il versamento della contribuzione, hanno la facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo; il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali e l’eventuale accoglimento della domanda comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

Con riferimento alle domande di accentramento già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere due casi:
-          il caso in cui si richieda l’accentramento con riferimento ad una nuova sede operativa, ancora priva di matricola: in questo caso le nuove disposizioni fanno venire meno la necessità di un autonomo provvedimento e sarà possibile per il datore di lavoro effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa per il tramite dell’applicazione presente sui servizi internet dell’istituto ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa;
-          il caso in cui si chiede l’accentramento con chiusura di una matricola già esistente: il datore di lavoro in questo caso dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.

Ad ogni modo, in caso di costituzione di una nuova unità operativa con dipendenti, con l’introduzione del principio dell’unicità della posizione contributiva non viene comunque meno l’obbligo della comunicazione dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono inseriti i dipendenti dell’azienda e, se prevista, anche la durata temporale della stessa.

In questi casi non occorrerà aprire nove posizioni contributive e richiedere un eventuale accentramento, in quanto verrà assegnato un numero progressivo identificativo dell’unità operativa che, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’ambito della comunicazione mediante flusso UniEmens, andrà riportato per ciascun lavoratore occupato.

L’INPS chiarisce poi che l’obbligo della costituzione di un’unica posizione contributiva grava anche sui datori di lavoro del settore agricolo per la gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto; pertanto ali datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
-          in caso di inizio dell’attività le aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale (DA) anche se operante su più fondi ubicati in province e/o comuni diversi; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro A della D.A. ovvero con quello indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di pi fondi contraddistinti da codici Istat diversi;
-          in caso di denuncia di nuovi fondi, anche se ubicati in province e/o comini diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività;
-          le aziende operanti senza fondi, in caso di inizio attività devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni; in caso di denuncia i ulteriori luoghi, le aziende non devono aprire un’ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività.

Fanno eccezione, data la specificità del settore:
-          l’azienda che è tenuta al versamento della contribuzione  secondo misure differenti, in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni tipo di ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola DA e non sarà possibile richiedere l’accentramento;
-          l’azienda operante su più fondi per i qual l’attività è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale, in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale distinta per ogni fondo; sarà possibile in tal caso richiedere l’accentramento;

Sarà comunque possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi da parte di datori di lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche  contributive omogenee.

Nessun commento:

Posta un commento