martedì 1 marzo 2011

GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI LEGATI ALLA COMPETITIVITA’

La legge di stabilità (finanziaria 2011) ha provveduto a prorogare per tutto il 2011 sia la parziale detassazione degli emolumenti legati alla produttività sia lo sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello, con i criteri e le modalità previste dall’art. 1, commi 67 e 68, della Legge n. 247/2007 (finanziaria 2008), nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per l’anno 2011.. In particolare la proroga ha interessato:

-          la parziale detassazione (con applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%) delle somme riconducibili a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa;
-          lo sgravio contributivo sulle retribuzioni individuate dall’art. 53, D.L. n.78/2010 regolamentate dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

Restringendo l’ambito di discussione all’approfondimento del secondo dei benefici previsti dalla legge di stabilità, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi territoriali aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza organizzativa, innovazione e collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio contributivo, sia nei confronti del datore di lavoro che del lavoratore, nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2011 (650 milioni di euro).

Si può rilevare quindi che attraverso lo strumento della proroga, la volontà della nuova normativa è quella di voler premiare le aziende che, all’interno di accordi collettivi di secondo livello, decidano di dare importanza alla qualità, all’efficienza organizzativa e ad altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

 Analizzando più da vicino la disciplina, l’applicazione dello sgravio contributivo può essere richiesta dalle aziende interessate con gli stessi criteri e modalità previste dalla Legge 247/2007: la richiamata disciplina lascia intendere che non sono previste modifiche al tetto massimo entro cui sarà possibile accedere al beneficio, stabilito nella misura massima del 5 % della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, e per quanto riguarda i datori di lavoro resta invariato il beneficio fissato in 25 punti percentuali, da calcolarsi sull’aliquota contributiva a proprio carico, al netto però delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per le aziende operanti in territori montani e svantaggiati.

Rimangono esclusi dall’ambito di previsione del beneficio tutti i datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi n materia contributiva e quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti nell’anno di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alle vigenti disposizioni contrattuali. Risultano altresì escluse le pubbliche amministrazioni, in relazione ai dipendenti pubblici la cui contrattazione collettiva nazionale sia demandata all’ARAN.

Per l’attuazione pratica di tale beneficio, in riferimento all’anno 2010, le aziende sono ancora in attesa dell’emissione delle istruzioni attraverso un decreto interministeriale Lavoro/Economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011.

Qualora dovessero essere confermate le disposizioni sopra citate, i contratti collettivi aziendali e territoriali dovranno:
-          essere sottoscritti dal datore di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
-          prevedere delle erogazioni incerte nella corresponsione e nel loro ammontare o che siano correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Qualora fossero confermate le disposizioni citate, per aver diritto dello sgravio in questione i datori di lavoro dalla data di pubblicazione del nuovo decreto, dovranno inoltrare in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’istituto. La domanda dovrà contenere:
-          i dati identificativi dell’azienda,
-          la data della sottoscrizione del contratto di secondo livello,
-          la data dell’avvenuto depositi presso la Direzione provinciale del lavoro,
-          l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all’art. 2 , commi 1 e 2 (2,25%), della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari;
-          l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
-          l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore;
-          l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici

L’ammissione al beneficio è subordinata alla presentazione dell’apposita domanda entro il termine stabilito dall’Istituto; entro i successivi 60 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per l’invio delle istanze allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro interessati. E’ ovvio che la concreta concessione del beneficio resta subordinata all’accertamento, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo, troverà applicazione la contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dall’organizzazione cui essa aderisce.

Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2010 che, in attesa del provvedimento di ammissione , hanno cessato o sospeso l’attività, per fruire del relativo incentivo devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive mediante a compilazione del DM10V.

Sono, infine, confermate le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate.

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