venerdì 28 settembre 2012

ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata


L’INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.

venerdì 14 settembre 2012

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

La Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’associazione in partecipazione.

La prima importante novità riguarda la limitazione (massimo 3 unità) al numero degli associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:

ü  coniugale;

ü  di parentela entro il terzo grado;

ü  di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

ü  qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;

ü  qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;

ü  qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

venerdì 7 settembre 2012

15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI


Il decreto n.137 del 7 agosto, relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti  professionali, è stato pubblicato sulla G.U. n.189 in data 14 agosto.  Il  decreto, che entrerà  in  vigore  dal  15 agosto 2012, riguarda le attività professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione a ordini o collegi subordinatamente al possesso  di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il decreto prevede:

ü  il libero accesso alle professioni regolamentate, previa esecuzione dell’esame  di  Stato.  Sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi professionali  non  fondate  su  dati certi  inerenti  al  possesso  o  al riconoscimento  dei  titoli  previsti  dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  o  alla  mancanza  di  condanne  penali  o  disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte  del  territorio  dello  Stato,  attraverso  previsioni  deontologiche,  a eccezione dell’esercizio delle funzioni notarili;

ü  la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare il proprio studio e l’attività esercitata  con  ogni  mezzo  per  assolvere  alla  funzione  informativa  riguardo all’attività  svolta,  alle  specializzazioni,  ai  titoli  posseduti  attinenti  alla professione,  alla  struttura  dello  studio  professionale  e  ai  compensi  richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;

ü  l’obbligo  per  tutti  i  professionisti  di  stipulare  una  polizza  assicurativa  a copertura  di  eventuali  danni  derivanti  al  cliente  dall’esercizio  dell’attività professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi  noti  al  cliente  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico.  Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa è  previsto un anno di tempo dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione; 

ü  l’obbligo  di  svolgere  per  18  mesi  il  tirocinio  professionale  teorico-pratico presso  un  professionista  iscritto  all’albo  almeno  da  5  anni.  Il  medesimo professionista affidatario non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.  Il  tirocinio  può  anche  consistere  nella  frequenza  a  corsi  di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

ü  l’obbligo di formazione continua per i professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e  condizioni  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  aggiornamento  da  parte degli iscritti  e  per  la  gestione  e  l'organizzazione  dell'attività  di  aggiornamento  a cura  di  ordini,  collegi  territoriali,  associazioni  professionali  e  soggetti autorizzati; i requisiti minimi nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale;

ü  norme  specifiche  per  gli  avvocati:  l’avvocato  deve  avere  un  domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine  presso  cui è  iscritto,  salva  la  facoltà  di  avere  ulteriori  sedi  di  attività  in  altri luoghi  del  territorio  nazionale.  Il  tirocinio  forense  può  essere  svolto  anche presso l’Avvocatura nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno 6 mesi presso  un  avvocato.  Il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

venerdì 3 agosto 2012

LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITA' DI CANTIERE - PRESUNZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.16 del 4 luglio 2012 fornisce delle indicazioni ai propri ispettori in materia di veridicità dei rapporti di lavoro autonomo all'interno dei cantieri edili.

Il Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, ossia:

- assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;

- monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;

- svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali, legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera e dell'impiantistica).

Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.

L'ispettore contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione delle sanzioni.

venerdì 27 luglio 2012

AL VIA LA SANATORIA DAL 15 SETTEMBRE

Dal 15 settembre prossimo partirà il la sanatoria per la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio italiano. La disposizione transitoria è stata approvata il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e prevede un periodo di 30 giorni nei quali i datori di lavoro potranno regolarizzare la posizione dello straniero occupato alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi in maniera irregolare.
Per la sanatoria non è previsto il clic day in quanto non c’è alcun vincolo numerico di ammessi alla regolarizzazione.
La norma precisa che il requisito fondamentale per poter accedere alla sanatoria è la presenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 che deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici: per esempio un certificato di pronto soccorso, un permesso di soggiorno non rinnovato o un visto per motivi turistici.
La procedura per la presentazione della domanda si compone di tre fasi:
1)      Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sarà possibile “prenotare” la regolarizzazione pagando il contributo forfettario all’Inps di mille euro.

2)      Dal 15 settembre è previsto un periodo di 30 giorni per presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe che attestino la presenza del lavoratore sul territorio nazionale.

3)      Datore di lavoro e lavoratore verranno convocati allo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi.
Il Ministro precisa altresì che a tutti coloro che presenteranno la richiesta di sanatoria, ma non la otterranno non verrà restituita la somma di mille euro versata come contributo forfettario.

venerdì 20 luglio 2012

DAL 18 LUGLIO QUANDO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL LAVORO A CHIAMATA?

Sulla base della Riforma Fornero e, in seguito ai chiarimenti riportati dalla Circolare Ministeriale n. 18/2012, si elencano le ipotesi per le quali il lavoro intermittente sarà utilizzabile:

-        Svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo “secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;

-        Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24, fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

-        Attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

La disciplina transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.

venerdì 13 luglio 2012

ISTRUZIONE DELL'INPS PER PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI OLTRE I 1000 EURO

Con messaggio n. 10995 del 2 luglio 2012, l’Inps ha comunicato che, nel  rispetto  della  normativa  sul  divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari,  e nel frattempo, per garantire  una  corretta  e  tempestiva  erogazione  delle  somme  spettanti  ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito,  è  stato  sottoscritto  un  accordo  operativo  con  Poste  italiane  S.p.a..

A questo proposito, ha fatto presente che nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012 bisognerà rifarsi alle seguenti istruzioni:

-       nel caso in cui il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale  o  di  libretto  postale  nominativo  ordinario  o  INPS  Card,  potrà richiedere,  direttamente  allo  sportello,  il  versamento  dell’intero importo spettante sulla tipologia di conto in proprio possesso;

-       nel  caso  contrario, se il  beneficiario  della  prestazione  non  è  titolare  di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sullo stesso della somma spettante. In questo caso se  il  beneficiario  accetta  la  proposta  e  sottoscrive l’apertura del libretto e la modulistica per l’addebito della somma spettante, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore; se  invece  il  beneficiario  non  aderisce  alla  proposta, dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente  competente  per  comunicare  le  coordinate  IBAN  del rapporto  di  conto  prescelto  sul  quale  le  somme  dovranno essere accreditate.
Si  precisa  che  per  tutte  le  prestazioni  temporanee,  ad  eccezione  del  TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d’Italia/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche