Sandra, Paola, Francesca, Stefania, Francesco, Valentina, Giulia, Sara
sabato 20 dicembre 2014
RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR NEL CASO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI
La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17
dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di
richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate
durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società
sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n.
291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art
5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del
flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
.jpg)
Il Ministero, in risposta alla
prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n.
141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a
procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in
considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei
rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui
sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati,
resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante
il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra
citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di
eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero
ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure
concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento
interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere
le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la
terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non
necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha
luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte,
la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra
dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.
Diversamente, nel caso di
richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la
continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita
fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di
fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con
riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.
sabato 13 dicembre 2014
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITE VITALIZIE: VERSAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015
Con il messaggio n. 9616 del
12 dicembre 2014, a causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione
di modifica delle deleghe RID e visto il perdurare di difficoltà riconducibili
alla suddetta operazione è stato disposto che tutte le rate non pagate per i
mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 possano essere versate entro e non oltre
il 28 febbraio 2015, le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo
temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente
versate.
Al fine di fornire ogni utile
informazione all’utente che debba attivare (o riattivare) presso il proprio
istituto di credito la delega RID con la sottoscrizione della clausola dell’importo
fisso predeterminato (tale clausola è obbligatoria in quanto INPS non ha aderito
al servizio di addebito diretto europeo SEPA SDD mantenendo l’attuale iter di
incasso RID a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non
sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro
le 8 settimane ), l’Istituto ha reso disponibile il fac-simile di
modulo RID (già allegato al
messaggio 4786 del 20.5.2014) contenente le indicazioni per la sua corretta
compilazione.
sabato 6 dicembre 2014
PENSIONI: AL VIA IL REGIME “OPZIONE DONNA”

Già con il messaggio n. 9231
del 28 novembre 2014 erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle
modalità di esercizio dell’opzione in oggetto, nell’attesa di chiarimenti da
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Inps, con il medesimo
messaggio, ha precisato che le lavoratrici intenzionate a fruire della
cosiddetta “opzione donna” per andare in pensione, con 57 anni e 3 mesi di età
(58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, possono presentare
la relativa domanda all’atto del pensionamento e non più entro il mese in cui maturano
i requisiti.
La pensione di anzianità, in
presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni
previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e
apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che
perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della
pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono
presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la
cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del
relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla
pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione
della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
sabato 29 novembre 2014
GESTIONE DEL DURC INTERNO: CHIARIMENTI INPS
Con il messaggio n. 9152 del
26 novembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova
gestione del DURC interno cui è subordinata la spettanza dei benefici
contributivi.
Con riferimento al computo del
termine per regolarizzare, l’Inps precisa che il preavviso di DURC interno
negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate
entro 15 giorni dalla notifica e che per quanto concerne la modalità di computo
dei termini, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo,
l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga
al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; inoltre il giorno di
notifica non si computa.
Per quanto riguarda il mancato
pagamento delle sanzioni, si richiama il principio in base al quale ai fini
della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti
contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a
titolo di sanzioni. Pertanto, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso
di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento
dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo
e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il
preavviso.
Al fine di consentire
l’adeguamento a tale principio, l’Istituto ha disposto che i datori di lavoro,
i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma
non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a
titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al
fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Inoltre, i suddetti, avvalendosi
della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando
l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”,
dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e
chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede potrà annullare il
DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di
rateazione, sempre che riguardi solo importi
dovuti a titolo di sanzioni.
La “rimessione in termini” qui
descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del
presente messaggio.
Infine, è stato precisato che,
in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno,
sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al
mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di
DURC interno negativo.
domenica 23 novembre 2014
IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN ARRIVO: LEGGE DI STABILITA’ 2015 VS LEGGE 407/90
Con riferimento alla natura
della riduzione del costo, l’articolo 12 del disegno della Legge di Stabilità
2015 è ambiguo: mentre da un lato, pare attribuisca la natura di “agevolazione
contributiva” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro la
norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo facendo quindi presumere
che non si tratti di un’agevolazione contributiva ma piuttosto di una riduzione
strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza è tutt’altro che
priva di effetti: infatti se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato
come agevolazione contributiva, scatterebbero in automatico una serie di norme
che fissano condizioni tassative e stringenti per la relativa fruizione. Si ricorda
infatti che la riduzione spetterebbe esclusivamente nel caso in cui fossero
effettivamente rispettati i seguenti requisiti:
1. alla regolarità
dell’adempimento degli obblighi contributivi;
2. all’osservanza delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. al rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
4. l'assunzione non deve
costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della
contrattazione collettiva;
5. al fatto che l’assunzione
non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo;
6. qualora in azienda ci siano
in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale,
l’assunzione deve riguardare
una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori
sospesi;
7. alla circostanza che il
datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto
dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente
l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai
Regolamenti comunitari.
Discutendo, invece, della
convenienza rispetto ad altre agevolazioni attualmente vigenti, il disegno di
legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei
contributi, sopprime una delle agevolazioni storicamente più utilizzate nel
caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero quella prevista dalla L. n.
407/90. Analizziamo dunque la convenienza delle due previsioni normative:
L. n. 407/1990: prevede che, in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno
ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ ipotesi che
tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate
del
Mezzogiorno ovvero da imprese
artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del
datore di lavoro.
-
Entità dello sgravio: 50% altri e 100%
mezzogiorno e artigiani
-
Durata: 3 anni
-
Arco temporale di applicazione: senza limiti
-
Importo max fruibile: senza limiti
-
Requisito lavoratore: disoccupazione almeno 24
mesi
-
Ripetibile per il singolo lavoratore: sì
Gli sgravi contributivi
dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni
decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la
soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n.
407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno
sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo
indeterminato.
Per la generalità dei datori
di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti
su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990
risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele
crescenti.
-
Entità dello sgravio: 100%, sono però dovuti i contributi
INAIL
-
Durata: 3 anni
-
Arco temporale di applicazione: solo 2015
-
Importo max fruibile: max € 8060 annui
-
Requisito lavoratore: assenza di contratti di lavoro
a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi
-
Ripetibile per il singolo lavoratore: no
domenica 16 novembre 2014
MINISTERO DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con
la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di
concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL
n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive
modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE

Dopo l'utilizzo continuativo
della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere
inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della
solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero
periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione
di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese
con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per
tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo
verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice
esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la
reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore
al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una
percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti,
non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo
pieno su base annua.
Occorre precisare che i
contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di
mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia
nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso
della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo
amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà
può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali
si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il
tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario,
tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo,
senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve
contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione
dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L.
competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa
richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in
bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono
vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato,
quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI
DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve
effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva
riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con
riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti
presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di
legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di
proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori
economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale,
presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di
solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità
finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE
TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di
verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso
di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo -
fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente
l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori
interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L.
deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici
IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente
Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale
competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della
quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto
trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo
totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa
abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la
propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte
dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire
all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di
solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per
giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti
dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga,
l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i
dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO
DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di
solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di
lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in
quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di
orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui
il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di
solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si
trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E
CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
In caso di trasferimento di
ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è
possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale
conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa
sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito
della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n.
428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.
domenica 9 novembre 2014
INPS: ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO LEGATO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI
Con la circolare n. 137 del 5
novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso
di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto
previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L.
n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un
incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno
assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno
2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364
giorni).
I giovani lavoratori assunti devono
trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·
essere privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi;
·
essere privi di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le
assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato,
anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo
determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno
triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di
102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene
riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo
potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione
soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale
netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo
di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi
dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo
il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e,
infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto
dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e
fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con
i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è
subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti
previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare
che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo
alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto
calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei
singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno
precedente all’assunzione.
Per accedere all’incentivo è
necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a
partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo
al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno
del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al
beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .
sabato 1 novembre 2014
L’ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INTIMATO VERBALMENTE
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 ha precisato che l’onere di provare
l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro grava sul lavoratore.
Secondo la giurisprudenza
della stessa Corte, infatti, "qualora il lavoratore deduca di essere stato
licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità
di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni
del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto tenendo conto che,
nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul
lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione
del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui
onere probatorio ricade sull'eccipiente (lavoratore) ai sensi dell'art. 2697,
secondo comma del codice civile" pone a carico del lavoratore l'onere
della dimostrazione della sua estromissione.
Quindi, la Suprema Corte,
nell'affermare che vi è solo la prova dell'allontanamento volontario della lavoratrice
ricorrente, ritiene che difetta la prova della estromissione, né la
dimostrazione di tale circostanza può essere deducibile, contrariamente a
quanto affermato dalla ricorrente, dalla mancata presentazione della società
alla convocazione per il tentativo di conciliazione avanti alla DPL e dalla
messa a disposizione, in tale sede, delle energie lavorative della stessa.
domenica 26 ottobre 2014
VEICOLI AZIENDALI: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE P.V.

La nuova normativa, che
modifica il testo del Codice della Strada, prevede che un uso temporaneo di un
mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si
prolunghi per più di 30 giorni, debba essere comunicato ai fini della
variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale
dei Veicoli.
Le casistiche richiamate
riguardano l’ipotesi di comodato, custodia giudiziale e locazione senza
conducente.
Si ricorda che la novella
normativa va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o
società.
Nel caso del comodato viene previsto uno specifico
obbligo di comunicazione, al fine unico di far annotare la situazione di
temporaneo uso del mezzo da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale
dei Veicoli.
Tale comunicazione dovrà
essere operata dall’intestatario del mezzo, quale comodante o locatore,
utilizzando l’apposita modulistica allegata alla citata circolare.
Saranno da annotare gli atti
posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltativamente
annotabili quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della
normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014.
La comunicazione sarà
effettuata dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a
fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già
citato Registro. Viene specificato, dal Ministero, come ai fini di una regolare
circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta.
sabato 18 ottobre 2014
LAVORO OCCASIONALE: LA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO NON SI APPLICA IN PRESENZA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE
Con la nota n. 16920 del 9
ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito
all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L.
138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi
dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata
sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come
documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto
tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770
prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Con riferimento al suddetto
contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale
dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il
personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione
utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale
documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente
all'accertamento.
Si rammenta anche che il
lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per
l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di
considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista
laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine
di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.
In merito, la menzionata
circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità
della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la
prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia
riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento
ispettivo.
venerdì 10 ottobre 2014
INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA: UN EXCURSUS SULLE RECENTI PRONUNCE

Le modalità di elezione o
designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla
contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione
non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia
continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di
ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione i lavoratori
risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Pertanto i RLS il cui mandato
sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta
scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di
rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione
dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione
contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o
designazione di RLS.
INTERPELLO N. 17/2014:
riguardante la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale
di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’istituzione
di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo
e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti
siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il
D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del gruppo individuato.
INTERPELLO N. 18/2014: riguardo
l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità
psicofisica all’impiego e in particolare che la predetta visita possa essere
svolta anche al di fuori orario di lavoro e che il tempo impiegato dal
lavoratore per effettuare detta visita deve essere retribuito come ore di
lavoro straordinario.
INTERPELLO N. 19/2014: riguardo
l’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata
complessiva di 40 ore e per il quale sono previste delle percentuali minime di
frequenza.
INTERPELLO N. 20/2014: riguardo
l’obbligo per le imprese con più di 15 lavoratori dell’elezione o della
designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i
componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e che l’elezione possa
riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA solo nel caso in cui
non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell’articolo
19 della L. n. 300/1970.
INTERPELLO N. 21/2014:
riguardante i 6 criteri di qualificazione del docente formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro volti a
garantire un’adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità
didattica del docente.
INTERPELLO N. 22/2014: riguardante
la dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno
all’azienda.
INTERPELLO N. 23/2014:
riguardante le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14
settembre 2011, n. 177 con particolare riferimento alla formazione aggiuntiva
prevista dal predetto D.P.R. impartita al fine di assicurare che tutti coloro i
quali accedono ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su
tutti i rischi esistenti in tali ambienti.
domenica 5 ottobre 2014
BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Con la circolare n. 118 del 3
ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il
bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma
“Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8
agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1. DATORI
DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a
prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti
assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2. LAVORATORI:
giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia
Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e
364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non
occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni
possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e
formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età
sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il
giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo
spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato
già compiuto;
3. RAPPORTI
INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014
al 30 giugno 2017.
L’incentivo
spetta:
-
per le assunzioni a tempo determinato (anche a
scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a
condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il
periodo minimo di sei mesi);
-
per le assunzioni (anche a scopo di
somministrazione) a tempo indeterminato;
-
per i rapporti di lavoro con operai a tempo
indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-
per i rapporti di lavoro subordinato instaurati
in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo
spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un
orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO
NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE,
RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i
rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in
Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le
assunzioni a tempo indeterminato.
4. AMBITO
TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di
lavoro si svolge al di fuori della
provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito
territoriale di accreditamento del soggetto
privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei
confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è
necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la
sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente
dalla residenza del giovane da assumere;
5. IMPORTO
DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e
della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:
A) assunzione
a tempo determinato(anche in
somministrazione) di durata superiore
o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€
per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non
previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione
a tempo determinato (anche in
somministrazione) di durata superiore
o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€
per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e
bassa;
C) assunzione
a tempo indeterminato (anche in
somministrazione): incentivo pari a 1.500
€ per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per
profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta;
6. CONDIZIONI
DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità
prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i
limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de
minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è
cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o
contributiva.
7. PROCEDIMENTO
DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di
ammissione all’incentivo, indicando:
-
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o
potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero
la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-
la regione e la provincia di esecuzione della
prestazione lavorativa.
La domanda
deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
“GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet
www.inps.it.
Entro il
giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in
ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente
in modalità telematica che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo,
calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione
dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di
decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata
mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno
dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile
indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto
diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché
nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non
incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa
particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps,
mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa
i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o
negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.
domenica 28 settembre 2014
BANDO FIPIT: CONTRIBUTI INAIL PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
È stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Bando Inail Fipit finalizzato alla concessione di
contributi a fondo perduto a favore di imprese del settore edile, agricolo e
lapideo che investono in progetti di innovazione tecnologica mirati al
miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Il contributo in conto
capitale è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi,
al netto dell’Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.
Il contributo massimo concedibile a ciascun impresa, nel rispetto del regime
“de minimis”, non potrà superare l’importo di € 50.000,00; il contributo minimo
ammissibile è pari a € 1.000,00.
I soggetti beneficiari sono le
piccole e micro imprese iscritte alla Camera di Commercio e operanti nei
settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei
materiali lapidei classificate nei seguenti gruppi e identificate dai codici
Ateco 2007 indicati:
Agricoltura:
01. coltivazioni agricole e
produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02. silvicoltura ed utilizzo
di aree forestali.
Edilizia:
41.2 costruzioni di edifici
residenziali e non residenziali;
42.1 costruzioni di strade e
ferrovie;
42.2 costruzioni di opere di
pubblica utilità;
42.9 costruzione di altre
opere di ingegneria civile;
43.1 demolizione e
preparazione del cantiere edile;
43.2 installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione;
43.3 completamento e finiture
di edifici;
43.9 altri lavori
specializzati di costruzione.
Estrazione e lavorazione dei
materiali lapidei:
05 estrazione di carbone
(esclusa la torba);
07 estrazione di minerali
metalliferi;
08 altre attività di
estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 taglio, modellatura e
finitura di pietre.
Le spese ammesse a
finanziamento devono riguardare i seguenti interventi, diversificati per
settore di appartenenza:
SETTORE AGRICOLTURA: interventi
di miglioramento delle seguenti condizioni di sicurezza di un trattore agricolo
o forestale di proprietà del soggetto richiedente:
-
protezioni in caso di capovolgimento;
-
punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza
del sedile del conducente e del
passeggero;
-
avviamento del motore in modo sicuro;
-
protezioni che impediscano l’accesso alle zone
pericolose;
-
installazione di gradini, scalette, maniglie e
corrimani per l’accesso al posto di guida;
-
protezioni di parti calde;
-
zavorre collocate negli appositi punti di
attacco;
-
segnalatore acustico;
-
silenziatore del sistema di scarico gas;
-
dispositivi di illuminazione o segnalazione
luminosa e dispositivo retrovisore.
SETTORE EDILIZIA: acquisto di
macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione
manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Le
macchine ammesse al finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
-
marcate CE ai sensi del D.Lgs. n.17/10;
-
avere funzioni finalizzate alla movimentazione
meccanica dei carichi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e
cose;
-
essere destinate all’utilizzo nei cantieri
temporanei o mobili definiti dall’art.89, D.Lgs. n.81/08.
Sono ammesse al finanziamento
anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a
corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei
carichi, compreso il sollevamento di materiali e/o di persone.
Sono escluse dal finanziamento
le seguenti macchine:
-
macchine per la miscelazione, il trasporto , la
proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
-
macchine di movimento terra non compatte;
-
macchine su veicolo o su rimorchio.
La domanda può essere
presentata per il finanziamento di un progetto contenente massimo 3 interventi.
SETTORE ESTRAZIONE E
LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI: interventi che comportano miglioramenti
delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei
materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi
all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale di
carichi, tra i quali:
-
acquisto di macchine fisse o mobili per
l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
-
acquisto di accessori di sollevamento a ventosa
alimentati elettricamente o ad aria compressa;
-
acquisto di macchine per l’estrazione di
materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con
contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.
domenica 21 settembre 2014
MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA
Al fine di garantire la
graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli
ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016,
la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
MOBILITA’ IN DEROGA

REQUISITI SOGGETTIVI: possono
accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i
lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo
16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è
subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le
condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa
alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che
qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da
escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.
LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL
TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco
del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
più erogato
I periodi massimi di
concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.
b) Lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco
del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del
periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
più erogato
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori
interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla
data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione
precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il
provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A.
ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese
plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi
la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori
che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai
trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità
ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti
ordinari e ridotti.
domenica 14 settembre 2014
MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. PRIMA PARTE: LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Alla luce di ciò è stato
emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in
sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e
in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data
di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito
di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi
quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali,
al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in
deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi
stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina,
inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e
mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle
seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione
delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto
ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di
lavoro;
- lavoratori beneficiari.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto
riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del
trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai
lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi
compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al
conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi
alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle
prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere
concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio
del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione
guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici
qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice
civile.
CAUSALI DI CONCESSIONE DEL
TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi
dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione
o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute
ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali
determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o
riorganizzazione.
Il trattamento non può essere
in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa
o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si
applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni
di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.
LA PROCEDURA: la domanda,
corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica
all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di
presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del
trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del
termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana
anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che
coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene
sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla
domanda dall'azienda all'INPS.
LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL
TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla
disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla
disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
Al fine della determinazione
delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i
periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche
afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede
territoriale e/o in sede governativa.
lunedì 18 agosto 2014
PAUSA ESTIVA 2014
PAUSA ESTIVA 2014 - LE PUBBLICAZIONI RIPRENDERANNO LUNEDI' 8 SETTEMBRE
LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI I LETTORI BUONE VACANZE!
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